Art. 47 
          Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 
 
  1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: 
    a) i compensi percepiti,  entro  i  limiti  dei  salari  correnti
maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di
produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle  cooperative
agricole e di prima trasformazione  dei  prodotti  agricoli  e  delle
cooperative della piccola pesca; 
    b) le indennita' e i compensi percepiti a  carico  di  terzi  dai
prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in  relazione  a
tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola  contrattuale
devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato; 
    c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o
di assegno, premio o sussidio per fini di studio o  di  addestramento
professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante; 
    d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli  24,  33,
lettera a), e 34 della legge 20  maggio  1985,  n.  222,  nonche'  le
congrue e i supplementi di congrua  di  cui  all'articolo  33,  primo
comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; 
    e) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge  5
novembre 1968, n. 1115; 
    f) le indennita', i gettoni di  presenza  e  gli  altri  compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e  dai  comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione  di  quelli  che
per legge debbono essere riversati allo Stato; 
    g) le indennita' di cui all'articolo 1  della  legge  31  ottobre
1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979,  n.  384,
percepite dai  membri  del  Parlamento  nazionale  e  del  Parlamento
europeo e  le  indennita',  comunque  denominate,  percepite  per  le
cariche elettive e per le funzioni di cui agli  articoli  114  e  135
della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816; 
    h) le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo  determinato,
costituite a titolo oneroso; 
    i) gli altri assegni periodici,  comunque  denominati,  alla  cui
produzione  non  concorrono  attualmente  ne'  capitale  ne'  lavoro,
compresi  quelli  indicati  alle  lettere  h)  e  i)  del   comma   1
dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli  indicati
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41. 
  2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati  ai
redditi di lavoro dipendente a  condizione  che  la  cooperativa  sia
iscritta nel registro prefettizio o nello  schedario  generale  della
cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente  indicati  i
principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che  tali  principi
siano effettivamente osservati. 
  3. Per i redditi indicati alle lettere f), g), h) e i) del comma  1
l'assimilazione ai redditi  di  lavoro  dipendente  non  comporta  le
detrazioni previste dall'articolo 13. 
 
          Note all'art. 47:
            -  Si trascrive il testo degli articoli 24, 33 e 34 della
          legge  20  maggio  1985,  n. 222 (Disposizioni sugli enti e
          beni  ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi):
            "Art. 24. - Dal 1 gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in
          conformita'  allo  statuto,  ad  assicurare,  nella  misura
          periodicamente   determinata  dalla  Conferenza  episcopale
          italiana,  il  congruo  e dignitoso sostentamento del clero
          che  svolge  servizio in favore della diocesi, salvo quanto
          previsto dall'articolo 51.
            Si  intende  per servizio svolto in favore della diocesi,
          ai  sensi  del  canone  1274,  paragrafo  I,  del codice di
          diritto  canonico,  l'esercizio del ministero come definito
          nelle  disposizioni  emanate  dalla  Conferenza  episcopale
          italiana.
            I  sacerdoti  che  svolgono tale servizio hanno diritto a
          ricevere  la  remunerazione  per  il proprio sostentamento,
          nella  misura indicata nel primo comma, da parte degli enti
          di  cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per
          quanto da ciascuno di essi dovuto".
            "Art. 33. - I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano
          annualmente all'istituto diocesano per il sostentamento del
          clero:
              a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal
          Vescovo   diocesano,  sentito  il  Consiglio  presbiterale,
          ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano
          il ministero;
              b)  gli  stipendi  eventualmente ad essi corrisposti da
          altri soggetti".
            "Art. 34. - L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i
          dati  ricevuti  a  norma dell'articolo 33. Qualora la somma
          dei  proventi  di cui al medesimo articolo non raggiunga la
          misura  determinati  della Conferenza episcopale italiana a
          norma  dell'articolo 24, primo comma, l'istituto stabilisce
          la    integrazione    spettante    dandone    comunicazione
          all'interessato.
            La  Conferenza  episcopale  italiana stabilisce procedure
          accelerate   di   composizione   o   di  ricorso  contro  i
          provvedimenti    dell'Istituto.   Tali   procedure   devono
          assicurare   un'adeguata  rappresentanza  del  clero  negli
          organi  competenti per la composizione o la definizione dei
          ricorsi.
            Contro  le  decisioni  di  tali  organi  sono  ammessi il
          ricorso  gerarchico  al  Vescovo  diocesano e gli ulteriori
          rimedi previsti dal diritto canonico.
            I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto
          del  canone  1737,  paragrafo  3,  del  codice  di  diritto
          canonico".
            - Il primo comma dell'art. 33 della legge 26 luglio 1974,
          n.   343   (Modifiche   alle  norme  sulla  liquidazione  e
          concessione  dei supplementi di congrua e degli assegni per
          spese  di  culto  al  clero)  prevede  che:  "Agli  effetti
          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche  e
          dell'imposta locale sui redditi le congrue ed i supplementi
          di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto e
          del  Fondo  di  beneficenza  e di religione nella citta' di
          Roma,  sia  per concessione delle amministrazioni suddette,
          sia per concessione anteriore dello Stato, qualunque ne sia
          l'origine  e  la  causa, sono considerati reddito di lavoro
          dipendente e classificati nella categoria C di cui all'art.
          6  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597".
            -  La  legge 5 novembre 1968, n. 1115, reca: "Estensione,
          in  favore  dei  lavoratori,  degli  interventi della Cassa
          integrazione  guadagni,  della  gestione dell'assicurazione
          contro  la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e
          provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati".
            -  Il  testo  dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n.
          1261  (Determinazione  della indennita' spettante ai membri
          del Parlamento) e' il seguente:
            "Art.   1.   -   L'indennita'  spettante  ai  membri  del
          Parlamento  a  norma  dell'art.  69  della Costituzione per
          garantire  il  libero  svolgimento  del mandato e' regolata
          dalla  presente  legge  ed  e'  costituita da quote mensili
          comprensive  anche del rimborso di spese di segreteria e di
          rappresentanza.
            Gli  uffici  di  presidenza  delle due Camere determinano
          l'ammontare  di dette quote in misura tale che non superino
          il  dodicesimo  del  trattamento  complessivo massimo annuo
          lordo  dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione
          della Corte di cassazione ed equiparate".
            - Il testo dell'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384
          (Trattamento   dei   rappresentanti  italiani  in  seno  al
          Parlamento europeo) e il seguente:
            "Art.   1.  -  Ai  rappresentanti  italiani  in  seno  al
          Parlamento   europeo,   che  non  siano  anche  membri  del
          Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello
          dell'elezione  e  fino  a  quando  non  sara'  diversamente
          stabilito  dal  medesimo Parlamento europeo, una indennita'
          mensile   pari  all'indennita'  percepita  dai  membri  del
          Parlamento  nazionale in applicazione dell'articolo 1 della
          legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
            All'indennita'   mensile  prevista  dal  primo  comma  si
          estendono,  in  quanto  applicabili,  i  divieti  di cumulo
          stabiliti  dall'articolo  3  della legge 31 ottobre 965, n.
          1261, nonche' il trattamento di cui all'articolo 48, quarto
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre   1973,  n.  597,  e  la  ritenuta  nella  misura
          stabilita  dall'art.  29,  penultimo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600 e
          successive modificazioni.
            L'indennita'  di  cui  al  primo  comma e' cumulabile con
          quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con
          i    rimborsi,    le   assicurazioni   e   le   prestazioni
          assistenziali,  corrisposti  direttamente  dalla  Comunita'
          economica europea".
            -  La legge 27 dicembre 1985, n. 816, reca: "Aspettative,
          permessi e indennita' degli amministratori locali".