(Norme-art. 47)
                               Art. 47 
(Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse) 
  1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo  133
del codice e' revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute
fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.