Art. 47.
    Controlli su incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
  1.  Dopo  il  comma  16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: «16-bis La Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, puo'
disporre    verifiche    del    rispetto   della   disciplina   delle
incompatibilita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1,
comma  56  e  seguenti,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il
tramite  dell'Ispettorato  per  la  funzione  pubblica.  A tale scopo
quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle
diverse  amministrazioni,  avvalendosi,  altresi',  della  Guardia di
Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al
fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».
 
          Riferimenti normativi:
              - Il   testo  dell'art.  53  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  n.  165/2001,  come  modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
              «Art.   53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi).  -  1.  Resta  ferma  per  tutti  i  dipendenti
          pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
          articoli  60  e  seguenti  del  testo  unico  approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  salva  la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
          decreto,   nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          parziale,  dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  17  marzo  1989,  n.  117  e
          dall'art.  1,  commi  57 e seguenti della legge 23 dicembre
          1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
          agli  articoli  267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
          decreto  legislativo  16  aprile  1994, n. 297, all'art. 9,
          commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
          4,  comma  7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
          altra   successiva   modificazione  ed  integrazione  della
          relativa disciplina.
              2.  Le  pubbliche amministrazioni non possono conferire
          ai  dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
          di   ufficio,   che  non  siano  espressamente  previsti  o
          disciplinati  da  legge  o altre fonti normative, o che non
          siano espressamente autorizzati.
              3.   Ai   fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti,  da  emanarsi  ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
          incarichi   consentiti   e  quelli  vietati  ai  magistrati
          ordinari,  amministrativi,  contabili  e  militari, nonche'
          agli  avvocati  e  procuratori dello Stato, sentiti, per le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti.
              4.  Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
          fonti normative.
              5.  In  ogni caso, il conferimento operato direttamente
          dall'amministrazione,        nonche'       l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero   da   societa'  o  persone  fisiche,  che  svolgono
          attivita'   d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti  dai
          rispettivi  organi  competenti  secondo criteri oggettivi e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',     tali    da    escludere    casi    di
          incompatibilita',    sia   di   diritto   che   di   fatto,
          nell'interesse    del   buon   andamento   della   pubblica
          amministrazione.
              6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
          ai   dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
          esclusione  dei  dipendenti  con rapporto di lavoro a tempo
          parziale   con  prestazione  lavorativa  non  superiore  al
          cinquanta  per  cento  di quella a tempo pieno, dei docenti
          universitari  a  tempo  definito e delle altre categorie di
          dipendenti  pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
          speciali  lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
          Gli  incarichi  retribuiti,  di cui ai commi seguenti, sono
          tutti  gli  incarichi,  anche occasionali, non compresi nei
          compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
          qualsiasi  forma,  un  compenso.  Sono  esclusi  i compensi
          derivanti:
                a)   dalla   collaborazione   a   giornali,  riviste,
          enciclopedie e simili;
                b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
          o   inventore   di   opere  dell'ingegno  e  di  invenzioni
          industriali;
                c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
                d)  da  incarichi  per i quali e' corrisposto solo il
          rimborso delle spese documentate;
                e)  da  incarichi  per  lo  svolgimento  dei quali il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o fuori ruolo;
                f)   da   incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni
          sindacali  a  dipendenti  presso  le stesse distaccati o in
          aspettativa non retribuita;
                f-bis) da   attivita'   di   formazione   diretta  ai
          dipendenti della pubblica amministrazione.
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti  che  non  siano  stati  conferiti o previamente
          autorizzati   dall'amministrazione   di  appartenenza.  Con
          riferimento  ai  professori universitari a tempo pieno, gli
          statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
          e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
          previsti  dal presente decreto. In caso di inosservanza del
          divieto,  salve  le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
          responsabilita'  disciplinare,  il  compenso  dovuto per le
          prestazioni  eventualmente  svolte  deve  essere versato, a
          cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
          dell'entrata    del    bilancio   dell'amministrazione   di
          appartenenza   del   dipendente  per  essere  destinato  ad
          incremento   del   fondo   di   produttivita'  o  di  fondi
          equivalenti.
              8.  Le  pubbliche amministrazioni non possono conferire
          incarichi  retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
          pubbliche      senza      la      previa     autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve  le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
          incarichi,  senza  la previa autorizzazione, costituisce in
          ogni   caso  infrazione  disciplinare  per  il  funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo  di  diritto.  In  tal  caso  l'importo previsto come
          corrispettivo   dell'incarico,   ove   gravi  su  fondi  in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito    all'amministrazione   di   appartenenza   del
          dipendente  ad  incremento  del fondo di produttivita' o di
          fondi equivalenti.
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono   conferire   incarichi   retribuiti  a  dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          In   caso   di  inosservanza  si  applica  la  disposizione
          dell'art.  6,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
          79,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997,  n.  140, e successive modificazioni ed integrazioni.
          All'accertamento  delle  violazioni e all'irrogazione delle
          sanzioni  provvede  il Ministero delle finanze, avvalendosi
          della  Guardia  di  finanza,  secondo le disposizioni della
          legge  24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
          ed  integrazioni.  Le  somme  riscosse  sono acquisite alle
          entrate del Ministero delle finanze.
              10.  L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
          essere  richiesta  all'amministrazione  di appartenenza del
          dipendente  dai  soggetti pubblici o privati, che intendono
          conferire  l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
          dipendente  interessato.  L'amministrazione di appartenenza
          deve  pronunciarsi  sulla richiesta di autorizzazione entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
              Per  il  personale  che presta comunque servizio presso
          amministrazioni    pubbliche    diverse    da   quelle   di
          appartenenza,  l'autorizzazione  e'  subordinata all'intesa
          tra  le  due  amministrazioni.  In  tal caso il termine per
          provvedere  e'  per l'amministrazione di appartenenza di 45
          giorni  e  si  prescinde  dall'intesa  se l'amministrazione
          presso  la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non si
          pronunzia   entro   dieci   giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta   di  intesa  da  parte  dell'amministrazione  di
          appartenenza.    Decorso   il   termine   per   provvedere,
          l'autorizzazione,  se richiesta per incarichi da conferirsi
          da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni
          altro caso, si intende definitivamente negata.
              11.  Entro  il  30  aprile  di ciascun anno, i soggetti
          pubblici  o  privati  che  erogano  compensi  a  dipendenti
          pubblici  per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
          dare  comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
          dipendenti    stessi   dei   compensi   erogati   nell'anno
          precedente.
              12.   Entro   il   30   giugno   di  ciascun  anno,  le
          amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono o autorizzano
          incarichi  retribuiti  ai  propri  dipendenti sono tenute a
          comunicare,  in  via  telematica  o  su  apposito  supporto
          magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
          degli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai  dipendenti
          stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
          dell'incarico  e  del  compenso  lordo previsto o presunto.
          L'elenco  e' accompagnato da una relazione nella quale sono
          indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
          sono   stati   conferiti  o  autorizzati,  le  ragioni  del
          conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
          dipendenti   cui  gli  incarichi  sono  stati  conferiti  o
          autorizzati  e  la  rispondenza dei medesimi ai principi di
          buon  andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
          si  intendono  adottare  per  il  contenimento della spesa.
          Nello   stesso   termine  e  con  le  stesse  modalita'  le
          amministrazioni   che,   nell'anno  precedente,  non  hanno
          conferito  o  autorizzato  incarichi  ai propri dipendenti,
          anche  se  comandati  o fuori ruolo, dichiarano di non aver
          conferito o autorizzato incarichi.
              13.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui al comma 12 le
          amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
          Dipartimento  della  funzione pubblica, in via telematica o
          su  apposito  supporto  magnetico,  per ciascuno dei propri
          dipendenti  e  distintamente  per ogni incarico conferito o
          autorizzato,  i  compensi, relativi all'anno precedente, da
          esse   erogati   o   della  cui  erogazione  abbiano  avuto
          comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
              14.  Al  fine  della  verifica  dell'applicazione delle
          norme  di  cui  all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
          dicembre   1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  le  amministrazioni  pubbliche sono tenute a
          comunicare  al Dipartimento della funzione pubblica, in via
          telematica  o  su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
          ciascun  anno,  i  compensi percepiti dai propri dipendenti
          anche  per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
          sono  altresi'  tenute a comunicare semestralmente l'elenco
          dei  collaboratori  esterni  e  dei soggetti cui sono stati
          affidati  incarichi  di consulenza, con l'indicazione della
          ragione   dell'incarico   e   dell'ammontare  dei  compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento   nelle  proprie  banche  dati  accessibili  al
          pubblico   per  via  telematica,  gli  elenchi  dei  propri
          consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata e il compenso
          dell'incarico.
              15.  Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
          cui  ai  commi  da  11  a  14  non  possono conferire nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma  9  che  omettono le comunicazioni di cui al comma 11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
              16.  Il  Dipartimento della funzione pubblica, entro il
          31  dicembre  di  ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
          dati  raccolti,  adotta le relative misure di pubblicita' e
          trasparenza  e  formula  proposte per il contenimento della
          spesa  per  gli  incarichi  e  per la razionalizzazione dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
              16-bis.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,  puo'  disporre
          verifiche    del    rispetto    della    disciplina   delle
          incompatibilita'  di  cui  al  presente  articolo  e di cui
          all'art.  1,  comma  56 e seguenti, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  per  il  tramite  dell'Ispettorato  per la
          funzione   pubblica.  A  tale  scopo  quest'ultimo  stipula
          apposite  convenzioni  coi  servizi ispettivi delle diverse
          amministrazioni,  avvalendosi,  altresi',  della Guardia di
          finanza  e collabora con il Ministero dell'economia e delle
          finanze  al  fine dell'accertamento della violazione di cui
          al comma 9.».