Art. 47. 
         (Pubblicazione ed esecutivita' delle deliberazioni) 
1. Tutte le deliberazioni  comunali  e  provinciali  sono  pubblicate
mediante affissione all'albo  pretorio,  nella  sede  dell'ente,  per
quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di  legge.
2.  Le  deliberazioni  non  soggette  al  controllo   preventivo   di
legittimita' diventano esecutive dopo il  decimo  giorno  dalla  loro
pubblicazione. 
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della  giunta
possono essere  dichiarate  immediatamente  eseguibili  con  il  voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.