Art. 47. 1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattivita', qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattivita' ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.
Nota all'art. 47: - Per il testo degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. n. 185/1964, si veda la nota all'art. 38.