Art. 47 (a).
                     Classificazione dei veicoli
  1. I veicoli si classificano, ai fini  del  presente  codice,  come
segue:
    a) veicoli a braccia;
    b) veicoli a trazione animale;
    c) velocipedi;
    d) slitte;
    e) ciclomotori;
    f) motoveicoli;
    g) autoveicoli;
    h) filoveicoli;
    i) rimorchi;
    l) macchine agricole;
    m) macchine operatrici;
    n) veicoli con caratteristiche atipiche.
  2.  I  veicoli  a  motore  e i loro rimorchi, (( di cui al comma 1,
lettere )) e), f), g), h), i) e n) sono  altresi'  classificati  come
segue in base alle categorie internazionali:
    a)  -  categoria  L1:  veicoli  a due ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e  la  cui
velocita'  massima  di  costruzione  (qualunque  sia  il  sistema  di
propulsione) non supera i 50 km/h;
    - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui  motore
(se  si  tratta  di  motore  termico)  non  supera  i  50 cc e la cui
velocita'  massima  di  costruzione  (qualunque  sia  il  sistema  di
propulsione) non supera i 50 km/h;
    -  categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore
(se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o  la  cui  velocita'
massima  di  costruzione  (qualunque  sia  il sistema di propulsione)
supera i 50 km/h;
    -  categoria  L4:  veicoli  a  tre  ruote  asimmetriche  rispetto
all'asse  longitudinale  mediano, la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui  velocita'  massima
di  costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50
km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
    - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta  di
motore  termico)  supera  i  50  cc  o  la  cui  velocita' massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di  propulsione)  supera  i  50
km/h;
    b)  -  categoria  M:  veicoli  a motore destinati al trasporto di
persone ed aventi almeno quattro ruote;
    - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
    - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del  conducente  e  massa
massima non superiore a 5 t;
    - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
piu'  di  otto  posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima superiore a 5 t;
    c) - categoria N: veicoli a  motore  destinati  al  trasporto  di
merci, aventi almeno quattro ruote;
    -  categoria  N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima non superiore a 3,5 t;
    - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di  merci,  aventi
massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
    -  categoria  N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima superiore a 12 t;
    d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
    - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore  a  0,75
t;
    -  categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma
non superiore a 3,5 t;
    - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5  t  ma
non superiore a 10 t;
    - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 21 del D.Lgs. n. 360/1993 e  cosi'  corretto  con
          avviso   di   errata-corrige   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.