Art. 47. 
   Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna 
 
  1. Fino a quando non siano costituite le  direzioni  didattiche  di
scuola materna: 
    a) si estendono in  quanto  applicabili  le  norme  del  presente
titolo sugli organi di gestione; 
    b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la
valutazione  del  servizio  vengono  istituiti  presso  la  direzione
didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza; 
    c) i docenti della scuola materna partecipano alle  elezioni  del
consiglio  di  circolo  della  scuola  elementare  in  cui   prestano
servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno
o due dei seggi da attribuire al personale docente a  seconda  che  i
componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.