Articolo 47 Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli Artt. 41 e 46 della presente Convenzione, il Segretario generale notifichera' a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'Articolo 37: a) le firme, ratifiche e adesioni ai sensi dell'articolo 37; b) le dichiarazioni di cui all'articolo 48; c) le date e l'entrata in vigore della presente Convenzione in virtu' dell'articolo 39; d) la data dell'entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione conformemente ai paragrafi 2 e 5 dell'articolo 41; e) le denunce di cui all'articolo 42; f) la abrogazione della presente Convenzione di cui all'articolo 43.