(Convenzione - art. 47)
                             Articolo 47 
   Oltre le dichiarazioni, notifiche e  comunicazioni  previste  agli
Artt. 41 e 46 della  presente  Convenzione,  il  Segretario  generale
notifichera' a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1  dell'Articolo
37: 
   a) le firme, ratifiche e adesioni ai sensi dell'articolo 37; 
   b) le dichiarazioni di cui all'articolo 48; 
   c) le date e l'entrata in vigore  della  presente  Convenzione  in
virtu' dell'articolo 39; 
   d) la data dell'entrata in vigore degli emendamenti alla  presente
Convenzione conformemente ai paragrafi 2 e 5 dell'articolo 41; 
   e) le denunce di cui all'articolo 42; 
   f) la abrogazione della presente Convenzione di  cui  all'articolo
43.