(Convenzione - art. 47)
    


                       Articolo 47
1.     La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo
la data del deposito del quindicesimo  strumento  di  ratifica  o  di
adesione.
2.    Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione o vi
aderira' dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di
adesione, la Convenzione entrera' in vigore dodici mesi, dopo la data
del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o
di adesione.