Articolo 47 1. La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore dodici mesi, dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.