Art. 47. Disposizioni generali Riduzione delle giacenze 1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entita' dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a sessantamila abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o piu' rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato. Trasferimento di fondi a enti locali 2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al 2000 nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno. Limiti di prelevamento 3. Per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente. Deroghe 4. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta e' disposto con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale e' disposto con decreto del Ministro. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Enti parco 5. Per i finanziamenti agli Enti parco si applica la norma di cui al comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. In attesa della emanazione del decreto di riparto di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le rate trimestrali sono computate con riferimento all'80 per cento dell'assegnazione dell'anno precedente. Limite massimo di indebitamento 6. I nuovi tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non concorrono alla determinazione del limite massimo di indebitamento delle regioni a statuto ordinario stabilito dalla vigente normativa statale per la parte eventualmente vincolata a specifici interventi settoriali di spesa dalle leggi dello Stato. Sperimentazione per il superamento della tesoreria unica 7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere attuate per una o piu' regioni e universita' statali a partire dal 1 luglio 1998. Nell'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9, dopo le parole: "non si tiene conto", sono inserite le seguenti: "della rateazione degli importi e". Nuovo sistema di tesoreria unica 8. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti a partire dal 1 luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998 sono riversate dai concessionari ai comuni interessati in apposite contabilita' speciali fruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Ristrutturazione del debito pubblico 9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo' autorizzare la Cassa depositi e prestiti a porre in essere le operazioni di cui all'articolo 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Contingente di esperti 10. Per le attivita' connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonche' di personale a tempo determinato, con contratti di durata annuale, rinnovabili per non piu' di due volte, per un numero massimo di 30 unita'. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi in ragione d'anno nel triennio 1998-2000, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente capo.
Note all'articolo 47: - Per il testo dell'art. 9 del D.L. 669/1996 ( Disposizioni in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997) vedasi note all'art. 49. - Il testo del comma 3 dell'art. 8 del citato D.L. n. 669/1996 e' il seguente: "Art. 8 (Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa). - 1.-2. (Omissis). 3. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunita' montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti parchi nazionali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, gli osservatori astronomici; astrofici e vesuviano nonche' per le universita', limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, puo' disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma". - Il comma 12 dell'art. 3 del D.L. n. 323/1996 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 3 (Riduzione stanziamenti e blocco impegni). - 1.-11. (Omissis). 12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. La presente disposizione non si applica per le spese connesse con accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui; per annualita' relative ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabiIi e per obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonche' quando specifiche disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni con cadenze diverse da quella trimestrale. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, su proposta dei Minsitri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale". - Il comma 40 dell'art. 1 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa". - Il testo degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 279/1997 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) come modificato dal presente articolo e' il seguente: (le parole sostituite sono riportate in corsivo) "Art 7. (Nuove modalita' di attuazione del sistema di tesoreria unica). - 1. Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e' modificato, per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 8. 2. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato, devono essere versate, per le regioni, nei conti correnti infruttiferi ad esse intestati presso la tesoreria centrale dello Stato e, per gli enti locali, nelle contabilita' speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome si applicano le norme statutarie e le relative norme di attuazione. 3. Le disponibilita' derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilita' vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. 4. I tesorieri degli enti di cui ai comma 1 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformita' di quanto disposto dal comma 3. In caso di inadempienza il tesoriere e' tenuto al riversamento nella tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito in difformita' ed e' tenuto altresi' a versare ad apposito capitolo dell'entrata statale l'ammontare corrispondente all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di riversamento. 5. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidita' derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresi' dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalita' di privati destinati a borse di studio. 6. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le eventuali ed ulteriori modalita' che si rendesse necessario disciplinare per l'attuazione delle norme sulla tesoreria unica". "Art. 8 Gradualita' delIapplicazione dei nuovi criteri). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 7 si applicano gradualmente secondo i seguenti criteri e modalita': a) per le regioni, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le quote dell'accisa sulle benzine spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono versate mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere e non concorrono alla determinazione delle disponibilita' detenibili presso il sistema bancario stabilite dalla normativa concernente la tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Tali somme devono comunque essere utilizzate dalle regioni per far fronte alle proprie necessita' finanziarie con priorita' rispetto alle disponibilita' detenibili presso il sistema bancario ai sensi della richiamata legge n. 720 del 1984. Dalle entrate da assumere a base per il calcolo delle predette disponibilita' sono escluse quelle concernenti il gettito dell'accisa sulle benzine; b) per gli enti locali, a decorrere dal 1 gennaio 1999, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; c) all'ulteriore adeguamento del sistema di tesoreria unica alle modifiche introdotte dall'art. 7 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le decorrenze e le modalita' dagli stessi previste. Per le regioni l'adeguamento riguarda l'individuazione degli ulteriori tributi propri che non concorrono alla formazione delle liquidita' detenibili ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e la graduale riduzione del limite di detenibilita' e della base di calcolo. Per gli enti locali, l'adeguamento riguarda ulteriori tipologie di enti. Sugli schemi dei decreti e' acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono essere comunque emanati". "Art. 9 (Sperimentazione operativa). - 1. AI fine di sperimentare gli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, individua una o piu' regioni e gli enti locali nei quali, a partire dal 1 gennaio 1999 e per la durata di due anni, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente al tesorieri degli enti. Per tali enti i trasferimenti e quanto alltro proveniente dal bilancio dello Stato sono erogati direttamente ai tesorieri ad avvenuto esaurimento delle disponibilita' esistenti nei conti di tesoreria unica e non si tiene conto della rateazione degli importi e delle date stabilite l'erogazione dei trasferimenti stessi. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sull'andamento della sperimentazione di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 2001 si procede, attraverso l'estensione graduale della sperimentazione e, tenuto conto dell'esito della stessa, all'applicazione generalizzata di modalita' di trasferimento delle assegnazioni statali agli enti di cui al comma 1 idonee a realizzare l'obiettivo del superamento del sistema di tesoreria unica". - Il comma 165 dell'art 2 della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "165. L'ultimo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' sostituito dal seguente: Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo' ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro de tesoro puo' altresi' autorizzare gli enti pubblici economici e le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero".