Art. 47.
        Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
 1.   Nelle  pubbliche  amministrazioni  la  liberta'  e  l'attivita'
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (a), e successive modificazioni. Fino  a
quando   non  vengano  emanate  norme  di  carattere  generale  sulla
rappresentativita' sindacale che  sostituiscano  o  modifichino  tali
disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri
di  cui  all'  articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre
1992, n. 421 (b), osservano le disposizioni seguenti  in  materia  di
rappresentativita'    delle    organizzazioni   sindacali   ai   fini
dell'attribuzione dei  diritti  e  delle  prerogative  sindacali  nei
luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
 2.  In  ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base  ai  criteri
dell'articolo   47-bis,   siano   ammesse   alle  trattative  per  la
sottoscrizione   dei   contratti   collettivi,   possono   costituire
rappresentanze  sindacali  aziendali  ai  sensi  dell'articolo  19  e
seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c). Ad esse spettano, in
proporzione  alla  rappresentativita',  le  garanzie  previste  dagli
articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970, n. 300 (c),
e  le  migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi nonche'
dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei ministri 27 ottobre 1994, n. 770 (d), e dai successivi
accordi.
 3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura  amministrativa  di
cui  al  comma  8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni
sindacali di cui al  comma  2,  viene  altresi'  costituito,  con  le
modalita'  di  cui  ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza
unitaria del personale mediante elezioni alle quali e'  garantita  la
partecipazione di tutti i lavoratori.
 4.  Con  appositi  accordi  o  contratti  collettivi  nazionali, tra
l'A.R.A.N.     e  le  confederazioni   o   organizzazioni   sindacali
rappresentative  ai  sensi  dell'articolo  47-bis,  sono  definite la
composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del  personale
e  le specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il
voto segreto, il metodo proporzionale e  il  periodico  rinnovo,  con
esclusione  della prorogabilita'.   Deve essere garantita la facolta'
di presentare liste,  oltre  alle  organizzazioni  che,  in  base  ai
criteri  dell'articolo  47-bis,  siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione   dei   contratti   collettivi,   anche    ad    altre
organizzazioni  sindacali,  purche'  siano costituite in associazione
con un proprio statuto e  purche'  abbiano  aderito  agli  accordi  o
contratti  collettivi  che disciplinano l'elezione e il funzionamento
dell'organismo.  Per  la  presentazione  delle  liste,  puo'   essere
richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme  di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento
del  totale  dei  dipendenti  nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle
di dimensioni superiori.
 5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere  che,
alle  condizioni  di  cui al comma 8, siano costituite rappresentanze
unitarie del personale  comuni  a  piu'  amministrazioni  o  enti  di
modeste  dimensioni  ubicati  nel  medesimo  territorio. Essi possono
altresi' prevedere che siano costituiti  organismi  di  coordinamento
tra  le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e
enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma 8.
 6. I componenti della rappresentanza  unitaria  del  personale  sono
equiparati  ai  dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai
fini  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300  (a),   e   successive
modificazioni  e  del  presente  decreto  legislativo.  Gli accordi o
contratti collettivi  che  regolano  l'elezione  e  il  funzionamento
dell'organismo,  stabiliscono  i  criteri e le modalita' con cui sono
trasferite ai componenti eletti  della  rappresentanza  unitaria  del
personale   le   garanzie  spettanti  alle  rappresentanze  sindacali
aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al  comma  2  che  li
abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
 7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita' con le quali
la  rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i
diritti  di  informazione  e  di  partecipazione  riconosciuti   alle
rappresentanze  sindacali aziendali dall'articolo 10 (e) e successive
modificazioni  o  da  altre  disposizioni   della   legge   e   della
contrattazione  collettiva.   Essi possono altresi' prevedere che, ai
fini dell'esercizio della contrattazione collettiva  integrativa,  la
rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti
delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie del contratto collettivo
nazionale del comparto.
 8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche  del  comparto,  diversi  criteri  dimensionali,  gli
organismi  di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere
costituiti,  alle  condizioni  previste  dai  commi  precedenti,   in
ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.
Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture
periferiche,  possono  essere  costituiti  anche  presso  le  sedi  o
strutture periferiche che siano  considerate  livelli  decentrati  di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione di
rappresentanze  sindacali  aziendali  ai sensi dell'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (c),  la  rappresentanza  dei  dirigenti
nelle   amministrazioni,   enti   o   strutture   amministrative   e'
disciplinata, in coerenza con la natura delle  loro  funzioni,  dagli
accordi   o   contratti   collettivi  riguardanti  la  relativa  area
contrattuale.
 10. Alle figure professionali per le quali nel contratto  collettivo
del   comparto   sia   prevista  una  disciplina  distinta  ai  sensi
dell'articolo  45,  comma  3,  deve  essere  garantita  una  adeguata
presenza  negli  organismi  di rappresentanza unitaria del personale,
anche mediante  l'istituzione,  tenuto  conto  della  loro  incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali.
 11.  Per  quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle  minoranze  linguistiche,  nell'ambito
della  provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica
quanto previsto dall'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  gennaio  1978, n. 58 (f), e dal decreto legislativo 28
dicembre 1989 n. 430 (g).
  (a) La legge 20 maggio 1970, n.  300,  reca:  "Norme  sulla  tutela
della  liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
collocamento.".
  (b)  La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per
la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia  di
sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
territoriale.".  Per il testo del relativo art. 2, comma 1,  si  veda
nota (d) all'art.  1.
  (c)  Si riporta il testo degli articoli 19, 23, 24 e 30 della legge
20 maggio 1970, n. 300:
  "Art. 19. (Costituzione delle rappresentanze sindacali  aziendali).
-  Rappresentanze  sindacali  aziendali  possono essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito:
   a) (abrogata);
   b) delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti
collettivi di lavoro applicati nell'unita' produttiva.
  Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento".
  "Art. 23. (Permessi retribuiti). - I dirigenti delle rappresentanze
sindacali  aziendali  di  cui  all'art.   19   hanno   diritto,   per
l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
  Salvo  clausole  piu' favorevoli dei contratti collettivi di lavoro
hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
   a) un dirigente per ciascuna  rappresentanza  sindacale  aziendale
nelle  unita'  produttive  che  occupano  fino a 200 dipendenti della
categoria per cui la stessa e' organizzata;
   b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
rappresentanza  sindacale  aziendale  nelle  unita'  produttive   che
occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa e'
organizzata;
   c)  un  dirigente  ogni  500  o  frazione  di 500 dipendenti della
categoria  per  cui  e'  organizzata  la   rappresentanza   sindacale
aziendale nelle unita' produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta
al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
  I  permessi  retribuiti  di  cui  al presente articolo non potranno
essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere
b)  e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i
permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora  all'anno
per ciascun dipendente.
  Il  lavoratore  che  intende esercitare il diritto di cui al  primo
comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di  regola
ventiquattro   ore   prima,   tramite   le  rappresentanze  sindacali
aziendali".
  "Art. 24.  (Permessi  non  retribuiti).  -  I  dirigenti  sindacali
aziendali  di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti
per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni
di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
  I  lavoratori  che  intendano esercitare il diritto di cui al comma
precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro  di
regola   tre   giorni  prima,  tramite  le  rappresentanze  sindacali
aziendali".
  "Art. 30. (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali).  -  I
componenti  degli  organi  direttivi,  provinciali e nazionali, delle
associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi  retribuiti,
secondo  le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle
riunioni degli organi suddetti".
  (d) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre
1994,  n.  770,  reca:  "Nuova  disciplina   dei   distacchi,   delle
aspettative e dei permessi sindacali nelle Amministrazioni pubbliche,
di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed
all'art.  54 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470.".
  (e) Il riferimento normativo va interpretato come compiuto al testo
dell'art.  10  come  vigente prima dell'entrata in vigore del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Per il testo dell'art. 10, si  veda
la nota (a) all'art. 10.
  (f)  Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.
58, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale  della  regione
Trentino-Alto   Adige  in  materia  di  previdenza  ed  assicurazioni
sociali.".  Si trascrive il testo del relativo art. 9:
  "Art. 9. Nella provincia di Bolzano,  alle  associazioni  sindacali
costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle
minoranze    linguistiche    tedesche   e   ladina,   aderenti   alla
confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori
stessi, sono estesi, in ordine alla  costituzione  di  rappresentanze
sindacali  aziendali  e  comunque in ordine all'esercizio di tutte le
attivita' sindacali comprese quelle  di  patronato  e  di  assistenza
sociale  di  cui  alla  legge  29  luglio  1947, n. 804, e successive
modificazioni,  i  diritti  riconosciuti  da  norme  di  legge   alle
Associazioni     aderenti     alle     confederazioni    maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
  Alle associazioni e alla confederazione di cui al  primo  comma  e'
altresi'   esteso   il   diritto  alla  rappresentanza  negli  organi
collegiali della pubblica amministrazione e degli enti costituiti per
la tutela  dei  loro  interessi,  nell'ambito  provinciale  o  aventi
competenza regionale.
  La maggiore rappresentativita' della confederazione di cui al primo
comma   e'   accertata   dal   consiglio   provinciale.  Il  relativo
provvedimento e' impugnabile dinanzi alla sezione autonoma di Bolzano
del tribunale amministrativo regionale".
  (g) Il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430,  reca:  "Norme
di  attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in
materia di previdenza ed assicurazioni sociali.".