Art. 47. Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 (a), e successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentativita' sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (b), osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva. 2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 47-bis, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c). Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970, n. 300 (c), e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi nonche' dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 1994, n. 770 (d), e dai successivi accordi. 3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali e' garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. 4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'A.R.A.N. e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 47-bis, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in associazione con un proprio statuto e purche' abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori. 5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a piu' amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma 8. 6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300 (a), e successive modificazioni e del presente decreto legislativo. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano. 7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita' con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 10 (e) e successive modificazioni o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresi' prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto. 8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali. 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c), la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale. 10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali. 11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 (f), e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430 (g). (a) La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.". (b) La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.". Per il testo del relativo art. 2, comma 1, si veda nota (d) all'art. 1. (c) Si riporta il testo degli articoli 19, 23, 24 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300: "Art. 19. (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali). - Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito: a) (abrogata); b) delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unita' produttiva. Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento". "Art. 23. (Permessi retribuiti). - I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole piu' favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unita' produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa e' organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unita' produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa e' organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui e' organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unita' produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali". "Art. 24. (Permessi non retribuiti). - I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali". "Art. 30. (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali). - I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti". (d) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, reca: "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470.". (e) Il riferimento normativo va interpretato come compiuto al testo dell'art. 10 come vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Per il testo dell'art. 10, si veda la nota (a) all'art. 10. (f) Il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza ed assicurazioni sociali.". Si trascrive il testo del relativo art. 9: "Art. 9. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesche e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attivita' sindacali comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle Associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alle associazioni e alla confederazione di cui al primo comma e' altresi' esteso il diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti costituiti per la tutela dei loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi competenza regionale. La maggiore rappresentativita' della confederazione di cui al primo comma e' accertata dal consiglio provinciale. Il relativo provvedimento e' impugnabile dinanzi alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale". (g) Il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali.".