Art. 47 
                       Modifiche dello statuto 
 
  1. La Banca d'Italia  approva  le  modifiche  dello  statuto  della
SICAV. Esse si intendono approvate quando il provvedimento di diniego
della Banca d'Italia non sia stato adottato entro quattro mesi  dalla
presentazione della domanda. 
  2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della  SICAV
non possono essere iscritte ai  sensi  e  per  gli  effetti  previsti
dall'articolo  2436  del  codice  civile,  se  non   hanno   ottenuto
l'approvazione nei termini e con le modalita' previste dal  comma  1.
La delibera e' inviata alla  Banca  d'Italia  entro  quindici  giorni
dalla  data  di  svolgimento  dell'assemblea;  il  deposito  previsto
dall'articolo 2436 del codice civile  deve  essere  effettuato  entro
quindici  giorni  dalla  data  di  ricezione  del  provvedimento   di
approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del
codice civile.