Art. 47
                            (Abrogazioni)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

  1.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogati:
   a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
   b)  le  disposizioni  della  legge  30  dicembre  1986, n. 943, ad
eccezione dell'art. 3;
   c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
   a)  l'articolo  151  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
   c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
   d)  l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge
30  dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n 33;
   e)  gli  articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39;
   f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
   g)   l'articolo   116   del  testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  3  All'art.  20,  comma  2,  della  legge  2 dicembre 1991, n. 390,
restano soppresse le parole:
"sempre  che  esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali  di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati
di  origine  degli  studenti,  fatte  salve  le  diverse disposizioni
previste  nell'ambito  dei  programmi  in  favore dei Paesi in via di
sviluppo".
  4.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione  del  presente  testo  unico sono abrogate le disposizioni
ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo
unico  18  giugno  1941,  n.  773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
 
          Nota all'art. 47:
            - L'art. 20 della legge 2 dicembre 1991,  n.  390  (Norme
          sul  diritto agli studi universitari), prevede, al comma 1,
          che gli studenti di nazionalita'  straniera  fruiscano  dei
          servizi  e  delle  provvidenze previste sia dalla succitata
          legge che  da  leggi  regionali  nei  modi  e  nelle  forme
          stabilite  per i cittadini italiani. Se ne riporta il comma
          2, come modificato dal presente articolo:
            "2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei  servizi
          e   delle   provvidenze   per   concorso;   essi  fruiscono
          dell'assistenza sanitaria con le modalita' di cui  all'art.
          6,  primo  comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ed
          all'art.  5  del  decreto-legge  30 dicembre 1979, n.  663,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1980, n.  33".