Art. 47
                  Operazioni di saldatura elettrica
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)  sia  predisposto  un adeguato sistema di ventilazione, nonche' un
sistema di aspirazione localizzata dei  fumi  alla  sorgente,  tenuto
conto della cubatura del locale,
b)  la  zona di saldatura sia protetta con schermi di intercettazione
di  radiazioni  dirette  o  riflesse,  quando  queste   costituiscono
pericolo per gli altri lavoratori.
  2.  Per  operazioni  di  saldatura  da  effettuare  in ambienti con
presenza di gas inerte o in atmosfera protetta, il datore  di  lavoro
e' tenuto a:
a)  munire  i lavoratori, qualora non sia possibile dotare l'ambiente
di  adeguati  sistemi  di  ventilazione,  di   adeguati   respiratori
isolanti;
b)  munire,  inoltre, i lavoratori di idonea cuffia protettiva per le
radiazioni U.V. e di  casco con visiera dotato di vetro inattinico;
c) schermare, nelle operazioni di saldatura su lega leggera, la  zona
interessata  all'operazione  in  modo  adeguato per evitare che altri
lavoratori possano essere colpiti dalle radiazioni UV. riflesse sulla
lamiera.