Art. 47 
 
            Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 
 
  1. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e'  cosi'
modificato: 
  a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole «Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport» sono  sostituite  da
«Presidente del Consiglio dei Ministri, o ((dall'Autorita' di Governo
delegata)) per lo sport, ove nominata»; 
  b) il comma 15 e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 90 della legge 27-12-2002
          n. 289 recante Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2003)
          pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  90.  Disposizioni   per   l'attivita'   sportiva
          dilettantistica. 
              1. Le disposizioni della legge  16  dicembre  1991,  n.
          398, e successive modificazioni, e  le  altre  disposizioni
          tributarie    riguardanti    le    associazioni    sportive
          dilettantistiche si applicano anche alle societa'  sportive
          dilettantistiche costituite in societa' di  capitali  senza
          fine di lucro. 
              2. A decorrere dal periodo di  imposta  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  l'importo
          fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge  16  dicembre
          1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della  legge
          13 maggio 1999, n.  133,  e  successive  modificazioni,  e'
          elevato a 250.000 euro. 
              3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) ... 
              b)  all'articolo  83,  comma  2,  le  parole:  «a  lire
          10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro». 
              4. Il CONI, le Federazioni  sportive  nazionali  e  gli
          enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non  sono
          obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento  a  titolo
          di  acconto  sui  contributi  erogati   alle   societa'   e
          associazioni    sportive    dilettantistiche,     stabilita
          dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              5. Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione  delle
          societa' e associazioni sportive dilettantistiche,  nonche'
          delle Federazioni  sportive  e  degli  enti  di  promozione
          sportiva riconosciuti dal CONI direttamente  connessi  allo
          svolgimento   dell'attivita'   sportiva,   sono    soggetti
          all'imposta di registro in misura fissa . 
              6. Al n. 27-bis della tabella  di  cui  all'allegato  B
          annesso al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
          sportiva riconosciuti dal CONI». 
              7.  All'articolo  13-bis,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  dopo
          le  parole:  «organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'
          sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «e le  societa'
          e associazioni sportive dilettantistiche». 
              8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore  di
          societa',   associazioni   sportive   dilettantistiche    e
          fondazioni costituite da istituzioni  scolastiche,  nonche'
          di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
          nei  settori  giovanili  riconosciuta   dalle   Federazioni
          sportive  nazionali  o  da  enti  di  promozione   sportiva
          costituisce, per il soggetto erogante, fino ad  un  importo
          annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro,  spesa
          di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine  o  dei
          prodotti  del  soggetto  erogante  mediante  una  specifica
          attivita' del  beneficiario,  ai  sensi  dell'articolo  74,
          comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. 
              9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) ... ; 
              b) all'articolo 65, comma 2, la  lettera  c-octies)  e'
          abrogata . 
              10. All'articolo 17, comma 2, del  decreto  legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446, le parole:  «delle  indennita'  e
          dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1,  lettera  m),
          del citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi»  sono
          soppresse . 
              11. All'articolo 111-bis,  comma  4,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive
          dilettantistiche» . 
              11-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  al   comma   1   la
          pubblicita', in qualunque modo  realizzata  negli  impianti
          utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
          capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
          fini dell'applicazione delle disposizioni del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  in
          rapporto di  occasionalita'  rispetto  all'evento  sportivo
          direttamente organizzato . 
              12.  Presso  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il Fondo di garanzia per i  mutui  relativi  alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento o  all'acquisto  di  impianti  sportivi,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative aree,  da  parte  di
          societa' o associazioni  sportive  nonche'  di  ogni  altro
          soggetto   pubblico   o   privato   che   persegua,   anche
          indirettamente, finalita' sportive . 
              13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri o  dall'Autorita'  di
          Governo delegata per lo sport, ove  nominata,  su  proposta
          dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il  Comitato
          olimpico  nazionale  italiano.  Al  Fondo  possono   essere
          destinati  ulteriori  apporti  conferiti   direttamente   o
          indirettamente da enti pubblici. 
              14.  Il  fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo
          gratuito dall'Istituto per il credito sportivo. 
              15. (abrogato) 
              16. La dotazione finanziaria del  fondo  e'  costituita
          dall'importo annuale acquisito dal fondo  speciale  di  cui
          all'articolo 5 della legge 24 dicembre  1957,  n.  1295,  e
          successive modificazioni, dei premi  riservati  al  CONI  a
          norma dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  14  aprile
          1948, n. 496, colpiti da decadenza. 
              17.    Le    societa'    e    associazioni     sportive
          dilettantistiche  devono   indicare   nella   denominazione
          sociale  la  finalita'  sportiva  e   la   ragione   o   la
          denominazione sociale dilettantistica  e  possono  assumere
          una delle seguenti forme: 
              a)  associazione   sportiva   priva   di   personalita'
          giuridica disciplinata dagli articoli  36  e  seguenti  del
          codice civile; 
              b) associazione sportiva con personalita' giuridica  di
          diritto privato ai sensi del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; 
              c)  societa'  sportiva  di   capitali   o   cooperativa
          costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
          quelle che prevedono le finalita' di lucro. 
              18.   Le   societa'   e   le   associazioni    sportive
          dilettantistiche si  costituiscono  con  atto  scritto  nel
          quale deve tra l'altro  essere  indicata  la  sede  legale.
          Nello statuto devono essere espressamente previsti: 
              a) la denominazione; 
              b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione
          di   attivita'    sportive    dilettantistiche,    compresa
          l'attivita' didattica; 
              c)   l'attribuzione   della    rappresentanza    legale
          dell'associazione; 
              d) l'assenza di fini di lucro e  la  previsione  che  i
          proventi delle  attivita'  non  possono,  in  nessun  caso,
          essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette; 
              e)  le  norme  sull'ordinamento  interno   ispirato   a
          principi di democrazia e  di  uguaglianza  dei  diritti  di
          tutti gli associati,  con  la  previsione  dell'elettivita'
          delle cariche sociali, fatte  salve  le  societa'  sportive
          dilettantistiche che  assumono  la  forma  di  societa'  di
          capitali  o  cooperative  per  le  quali  si  applicano  le
          disposizioni del codice civile; 
              f)    l'obbligo    di    redazione    di     rendiconti
          economico-finanziari, nonche' le modalita' di  approvazione
          degli stessi da parte degli organi statutari; 
              g) le modalita' di scioglimento dell'associazione; 
              h)  l'obbligo  di  devoluzione  ai  fini  sportivi  del
          patrimonio in caso di scioglimento delle societa'  e  delle
          associazioni. 
              18-bis. E'  fatto  divieto  agli  amministratori  delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche  di
          ricoprire  la  medesima  carica   in   altre   societa'   o
          associazioni sportive  dilettantistiche  nell'ambito  della
          medesima federazione sportiva  o  disciplina  associata  se
          riconosciute dal CONI, ovvero  nell'ambito  della  medesima
          disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. 
              18-ter.  Le  societa'  e   le   associazioni   sportive
          dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono in possesso dei requisiti  di  cui  al
          comma  18,  possono   provvedere   all'integrazione   della
          denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
          della determinazione assunta in tale  senso  dall'assemblea
          dei soci. 
              19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
          sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia  e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  cui  all'articolo
          6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari  di
          apposite convenzioni con il CONI. 
              20. 21. 22. (abrogati) 
              23. I dipendenti pubblici possono prestare  la  propria
          attivita',  nell'ambito  delle  societa'   e   associazioni
          sportive dilettantistiche,  fuori  dall'orario  di  lavoro,
          purche' a titolo gratuito e fatti  salvi  gli  obblighi  di
          servizio,  previa  comunicazione   all'amministrazione   di
          appartenenza.   Ai   medesimi   soggetti   possono   essere
          riconosciuti esclusivamente le indennita' e i  rimborsi  di
          cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
          degli  enti  locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti   i
          cittadini e deve essere garantito, sulla  base  di  criteri
          obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive. 
              25. Ai fini del conseguimento degli  obiettivi  di  cui
          all'articolo 29 della  presente  legge,  nei  casi  in  cui
          l'ente   pubblico   territoriale   non   intenda    gestire
          direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata
          in via preferenziale a  societa'  e  associazioni  sportive
          dilettantistiche, enti di promozione  sportiva,  discipline
          sportive associate e Federazioni sportive nazionali,  sulla
          base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri  d'uso  e
          previa determinazione di criteri generali e  obiettivi  per
          l'individuazione  dei  soggetti  affidatari.   Le   regioni
          disciplinano,  con   propria   legge,   le   modalita'   di
          affidamento. 
              26. Le palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti
          sportivi  scolastici,  compatibilmente  con   le   esigenze
          dell'attivita' didattica e delle attivita'  sportive  della
          scuola,  comprese  quelle  extracurriculari  ai  sensi  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere  posti  a
          disposizione   di   societa'   e   associazioni    sportive
          dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui  ha
          sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti."