(( Art. 47-bis Misure per garantire la piena funzionalita' e semplificare l'attivita' della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi )) ((1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:)) (( a)al comma 2:)) ((1) le parole: «e' composta da dodici membri» sono sostituite dalle seguenti: «e' composta da dieci membri»;)) ((2) dopo le parole: «quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono inserite le seguenti: «anche in quiescenza,»;)) ((3) le parole: «due fra i professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «e uno scelto fra i professori di ruolo»;)) ((4) le parole: «e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici» sono soppresse;)) (( b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente:)) ((«2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza».)) ((2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella precedente composizione.)) ((3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e' soppresso.))
Riferimenti normativi - si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7-8-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192, come modificato dalla presente legge: "Art.27. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza. 3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. (abrogato) 5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7. (abrogato)" - si riporta il testo dell' 12 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 recante Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114, come modificato dalla presente legge: "Art.12. Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso. 1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso puo' essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. 2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalita' di cui all'articolo 3, e' presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni. 3. Il ricorso contiene: a) le generalita' del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. 4. Al ricorso sono allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati gia' in sede di presentazione della richiesta di accesso. 5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non gia' individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso. 6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine e' prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto. 7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione: a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente; b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4; d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso. 8. La decisione di irricevibilita' o di inammissibilita' del ricorso non preclude la facolta' di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento. 9. La decisione della Commissione e' comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato puo' emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge. 10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge. "