Art. 47 
 
 
                Aiuti pubblici per calamita' naturali 
 
  1. Gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma  di  agevolazione
fiscale, in ragione dei danni arrecati da  calamita'  naturali  o  da
altri eventi eccezionali,  di  cui  all'articolo  107,  paragrafo  2,
lettera b),  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
possono  essere  concessi  a  soggetti  che  esercitano  un'attivita'
economica, nei limiti  del  100  per  cento  del  danno  subito,  ivi
comprese le somme dei versamenti  a  titolo  di  tributi,  contributi
previdenziali e premi assicurativi  dovuti  nel  periodo  di  vigenza
dello stato di emergenza, a condizione che: 
    a) l'area geografica nella  quale  il  beneficiario  esercita  la
propria attivita' economica rientri fra quelle per le quali e'  stato
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 2, comma  1,
e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
    b) vi sia prova che il  danno,  nelle  sue  componenti  di  danno
emergente e di lucro cessante,  e'  conseguenza  diretta  dell'evento
calamitoso; 
    c) l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse  autorita',  di
livello statale, regionale  o  locale,  non  superi  complessivamente
l'ammontare del danno subito; 
    d) l'aiuto pubblico, cumulato con  eventuali  altri  risarcimenti
del  medesimo  danno,  provenienti  da  altre   fonti,   non   superi
complessivamente  l'ammontare  del  danno,  maggiorato   dell'importo
dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso. 
  2. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate  con  decreto
del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo  17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro  per  gli
affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo  sport  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. L'efficacia del decreto e' subordinata all'autorizzazione da
parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  3. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  la
concessione di aiuti pubblici di cui al comma 1 e' soggetta a  previa
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  4. La concessione di aiuti pubblici  ai  sensi  dell'articolo  107,
paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, al di fuori del regime previsto dal  presente  articolo,  e'
soggetta alla preventiva autorizzazione da  parte  della  Commissione
europea  ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  medesimo
Trattato. 
  5. Il presente articolo non si applica al settore dell'agricoltura. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Per  i  riferimenti  al  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea, si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Il testo degli articoli 2 e 5 della legge 24 febbraio
          1992, n. 225  (Istituzione  del  Servizio  nazionale  della
          protezione civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 17
          marzo 1992, n. 64, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  2  (Tipologia  degli   eventi   ed   ambiti   di
          competenze). - 1.  Ai  fini  dell'attivita'  di  protezione
          civile gli eventi si distinguono in: 
                a)  eventi  naturali  o  connessi   con   l'attivita'
          dell'uomo  che   possono   essere   fronteggiati   mediante
          interventi attuabili dai  singoli  enti  e  amministrazioni
          competenti in via ordinaria; 
                b)  eventi  naturali  o  connessi   con   l'attivita'
          dell'uomo che per  loro  natura  ed  estensione  comportano
          l'intervento coordinato  di  piu'  enti  o  amministrazioni
          competenti in via ordinaria; 
                c) calamita'  naturali  o  connesse  con  l'attivita'
          dell'uomo  che  in  ragione  della   loro   intensita'   ed
          estensione debbono, con immediatezza  d'intervento,  essere
          fronteggiate con mezzi e poteri straordinari  da  impiegare
          durante limitati e predefiniti periodi di tempo.». 
              «Art. 5 (Stato di emergenza e potere di  ordinanza).  -
          1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma
          1, lettera c), ovvero nella loro  imminenza,  il  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, ovvero,  per  sua  delega,  di  un  Ministro  con
          portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio,  anche
          su richiesta del presidente della regione o  delle  regioni
          territorialmente interessate e comunque acquisita  l'intesa
          delle medesime regioni, delibera  lo  stato  di  emergenza,
          determinandone durata ed estensione territoriale in stretto
          riferimento alla qualita'  ed  alla  natura  degli  eventi,
          disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza,
          nonche' indicando l'amministrazione pubblica competente  in
          via  ordinaria  a  coordinare  gli  interventi  conseguenti
          all'evento successivamente alla  scadenza  del  termine  di
          durata dello stato di emergenza. Con le medesime  modalita'
          si procede alla eventuale revoca dello stato  di  emergenza
          al venire meno dei relativi presupposti. 
              1-bis. La durata della  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza non puo', di regola, superare i  novanta  giorni.
          Uno stato di emergenza gia'  dichiarato,  previa  ulteriore
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  puo'  essere
          prorogato ovvero rinnovato, di  regola,  per  non  piu'  di
          sessanta giorni. 
              2. Per  l'attuazione  degli  interventi  da  effettuare
          durante lo stato di emergenza dichiarato  a  seguito  degli
          eventi di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  si
          provvede anche a mezzo  di  ordinanze  in  deroga  ad  ogni
          disposizione  vigente,  nei  limiti  e  secondo  i  criteri
          indicati  nel  decreto  di  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza   e   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento  giuridico.  Le  ordinanze  sono  emanate,
          acquisita   l'intesa   delle    regioni    territorialmente
          interessate, dal Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile,  salvo  che  sia  diversamente  stabilito  con   la
          deliberazione dello stato di emergenza di cui al  comma  1.
          L'attuazione delle ordinanze e' curata  in  ogni  caso  dal
          Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile.  Con  le
          ordinanze, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili
          a   legislazione   vigente,   si    dispone    in    ordine
          all'organizzazione  e  all'effettuazione  dei  servizi   di
          soccorso  e  di  assistenza  alla  popolazione  interessata
          dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici
          e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che
          costituiscono  minaccia   per   la   pubblica   e   privata
          incolumita', nonche' al ripristino delle  infrastrutture  e
          delle  reti  indispensabili  per   la   continuita'   delle
          attivita' economiche e produttive e per  la  ripresa  delle
          normali condizioni di  vita,  e  comunque  agli  interventi
          volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni  a
          persone o a cose. 
              2-bis. Le ordinanze di cui al comma  2  sono  trasmesse
          per informazione al Ministro con  portafoglio  delegato  ai
          sensi del comma 1 ovvero al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. Le ordinanze emanate entro il  trentesimo  giorno
          dalla  dichiarazione  dello   stato   di   emergenza   sono
          immediatamente  efficaci  e  sono  altresi'  trasmesse   al
          Ministero dell'economia e delle finanze  perche'  comunichi
          gli esiti della loro verifica al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri. Successivamente al  trentesimo  giorno  dalla
          dichiarazione dello stato di emergenza  le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              3. 
              4. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al comma 2,  si  avvale  delle  componenti  e  delle
          strutture operative del Servizio nazionale della protezione
          civile,  di  cui  agli  articoli  6  e  11,   coordinandone
          l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
          Le ordinanze emanate ai sensi del  comma  2  individuano  i
          soggetti responsabili  per  l'attuazione  degli  interventi
          previsti ai quali affidare ambiti  definiti  di  attivita',
          identificati   nel   soggetto    pubblico    ordinariamente
          competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il  Capo  del
          Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
          provvedimento  di  delega  deve  specificare  il  contenuto
          dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.  I
          commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
          tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun  compenso
          per  lo  svolgimento   dell'incarico.   Le   funzioni   del
          commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
          emergenza. I provvedimenti  adottati  in  attuazione  delle
          ordinanze  sono  soggetti  ai  controlli   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              4-bis. Per l'esercizio delle funzioni  loro  attribuite
          ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione  di
          alcun  compenso  per  il  Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
          tra i soggetti responsabili titolari  di  cariche  elettive
          pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
          requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
          in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si  applica
          l'articolo 23-ter del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214; il compenso e' commisurato  proporzionalmente
          alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
          costituito dal  70  per  cento  del  trattamento  economico
          previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 
              4-ter. Almeno dieci giorni  prima  della  scadenza  del
          termine di cui al comma 1-bis,  il  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza  volta  a
          favorire  e  regolare  il   subentro   dell'amministrazione
          pubblica competente  in  via  ordinaria  a  coordinare  gli
          interventi,  conseguenti   all'evento,   che   si   rendono
          necessari successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
          durata  dello  stato  di  emergenza.  Ferma  in  ogni  caso
          l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
          ordinanza possono essere altresi' emanate,  per  la  durata
          massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
          connessi all'evento, disposizioni derogatorie a  quelle  in
          materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
          di beni e servizi. 
              4-quater. Con l'ordinanza di cui al  comma  4-ter  puo'
          essere   individuato,   nell'ambito    dell'amministrazione
          pubblica  competente  a  coordinare  gli   interventi,   il
          soggetto  cui  viene  intestata  la  contabilita'  speciale
          appositamente aperta per l'emergenza in questione,  per  la
          prosecuzione della gestione operativa della stessa, per  un
          periodo di tempo  determinato  ai  fini  del  completamento
          degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
          dei commi 2  e  4-ter.  Per  gli  ulteriori  interventi  da
          realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa  con  le
          disponibilita'   che   residuano   alla   chiusura    della
          contabilita'  speciale,  le  risorse  ivi   giacenti   sono
          trasferite alla regione o  all'ente  locale  ordinariamente
          competente ovvero, ove si tratti di altra  amministrazione,
          sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la
          successiva riassegnazione. 
              4-quinquies.  Il  Governo  riferisce   annualmente   al
          Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
          le attivita' di previsione, di prevenzione, di  mitigazione
          del rischio e  di  pianificazione  dell'emergenza,  nonche'
          sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile. 
              5. Le ordinanze emanate in deroga  alle  leggi  vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate. 
              5-bis. Ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
          pubblica, i Commissari delegati  titolari  di  contabilita'
          speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
          18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo  333  del  regio
          decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  rendicontano,  entro  il
          quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun  esercizio  e
          dal termine della gestione o del loro  incarico,  tutte  le
          entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
          indicando la provenienza dei fondi, i soggetti  beneficiari
          e la tipologia di spesa, secondo uno  schema  da  stabilire
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
          sezione  dimostrativa  della   situazione   analitica   dei
          crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili  da  quelli
          di  difficile  riscossione,  e  dei  debiti  derivanti   da
          obbligazioni   giuridicamente   perfezionate   assunte    a
          qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
          della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
          la situazione dei crediti e  dei  debiti  accertati  al  31
          dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati,  con  le
          stesse modalita' di cui al presente  comma,  anche  i  dati
          relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno  o
          piu'  soggetti  attuatori.  I  rendiconti  corredati  della
          documentazione  giustificativa,  nonche'  degli   eventuali
          rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi  al
          Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato-Ragionerie  territoriali
          competenti, all'Ufficio del bilancio per  il  riscontro  di
          regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri,  nonche',  per  conoscenza,  al
          Dipartimento  della  protezione  civile,  alle   competenti
          Commissioni parlamentari e  al  Ministero  dell'interno.  I
          rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito  internet  del
          Dipartimento  della  protezione   civile.   Le   ragionerie
          territoriali inoltrano i rendiconti,  anche  con  modalita'
          telematiche e  senza  la  documentazione  a  corredo,  alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  all'ISTAT  e  alla
          competente sezione regionale della  Corte  dei  conti.  Per
          l'omissione o il ritardo nella rendicontazione  si  applica
          l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
          fine di garantire la trasparenza dei  flussi  finanziari  e
          della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
          girofondi tra le contabilita' speciali. Il  presente  comma
          si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater. 
              5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
          emergenza, i soggetti interessati da eventi  eccezionali  e
          imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
          compresi quelli relativi alle abitazioni  e  agli  immobili
          sedi  di  attivita'  produttive,   possono   fruire   della
          sospensione o del differimento, per un periodo fino  a  sei
          mesi, dei termini per gli adempimenti e  i  versamenti  dei
          tributi e dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali.  La  sospensione
          ovvero il differimento dei termini per  gli  adempimenti  e
          per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
          legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto
          attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali.  Il  diritto  e'  riconosciuto,
          esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. La  sospensione
          non  si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e   ai
          versamenti da porre in  essere  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, salvi i  casi  nei  quali  i  danni  impediscono
          l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In  ogni  caso
          le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
          al presente comma scaduti nel periodo di  sospensione  sono
          effettuati entro il mese successivo alla data  di  scadenza
          della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
          dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
          di pari importo. 
              5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato  di
          emergenza, la Regione puo' elevare la  misura  dell'imposta
          regionale di cui all'articolo  17,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo  di
          cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla  misura
          massima consentita. 
              5-quinquies.  Agli  oneri  connessi   agli   interventi
          conseguenti   agli   eventi   di   cui   all'articolo    2,
          relativamente ai quali il Consiglio dei  Ministri  delibera
          la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede  con
          l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di  protezione
          civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo
          11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il  fondo   e'
          reintegrato in tutto o in parte, previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, mediante riduzione  delle  voci  di
          spesa  rimodulabili  indicate  nell'elenco  allegato   alla
          presente legge. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle
          riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le  voci
          di spesa  interessate  e  le  conseguenti  modifiche  degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno,   tali   da
          garantire la neutralita' in termini di indebitamento  netto
          delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione  con
          la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di  cui
          all'articolo  28  della  legge   n.   196   del   2009   e'
          corrispondentemente reintegrato, in tutto o in  parte,  con
          le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato  dal
          Consiglio dei  Ministri,  dell'aliquota  dell'accisa  sulla
          benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
          dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  di  cui
          all'allegato  I  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni. La misura dell'aumento,  comunque
          non superiore a cinque centesimi al  litro,  e'  stabilita,
          sulla base della deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane
          in   misura   tale   da   determinare   maggiori    entrate
          corrispondenti, tenuto conto  dell'eventuale  ricorso  alla
          modalita'  di  reintegro  di   cui   al   secondo   periodo
          all'importo  prelevato  dal  fondo  di  riserva.   Per   la
          copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui
          al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini
          per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi
          del comma 5-ter, si provvede mediante  ulteriori  riduzioni
          delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota  di  accisa  di
          cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In  presenza  di
          gravi  difficolta'  per  il  tessuto  economico  e  sociale
          derivanti dagli  eventi  calamitosi  che  hanno  colpito  i
          soggetti residenti  nei  comuni  interessati,  ai  soggetti
          titolari  di  mutui  relativi  agli  immobili  distrutti  o
          inagibili, anche  parzialmente,  ovvero  alla  gestione  di
          attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolta  nei
          medesimi  edifici  o  comunque  compromessa  dagli   eventi
          calamitosi  puo'  essere   concessa,   su   richiesta,   la
          sospensione  delle  rate,   per   un   periodo   di   tempo
          circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con
          ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della   protezione
          civile, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate,
          per  gli  interventi   di   rispettiva   competenza,   alla
          Protezione civile ovvero direttamente alle  amministrazioni
          interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo,
          corredato della relazione tecnica di cui  all'articolo  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
          modificazioni, e' trasmesso alle Camere per  l'espressione,
          entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti
          per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente
          il termine per l'espressione del parere,  il  decreto  puo'
          essere comunque adottato. 
              5-sexies.  Il  Fondo  di  cui   all'articolo   28   del
          decreto-legge 18 novembre 1966,  n.  976,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142,  puo'
          intervenire anche  nei  territori  per  i  quali  e'  stato
          deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma  1  del
          presente articolo. A tal fine sono  conferite  al  predetto
          Fondo  le  disponibilita'  rivenienti  dal  Fondo  di   cui
          all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con  uno
          o piu' decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria, sono individuate le  aree  di
          intervento, stabilite le condizioni e le modalita'  per  la
          concessione  delle  garanzie,  nonche'  le  misure  per  il
          contenimento  dei  termini  per  la  determinazione   della
          perdita finale e dei tassi di  interesse  da  applicare  ai
          procedimenti in corso. 
              5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui  attivati
          sulla base di specifiche disposizioni normative  a  seguito
          di  calamita'  naturali  e'  effettuato  direttamente   dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Con  apposito
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  si
          procede ad una puntuale  ricognizione  dei  predetti  mutui
          ancora in essere e  dei  relativi  piani  di  ammortamento,
          nonche'   all'individuazione   delle    relative    risorse
          finanziarie autorizzate per il loro pagamento  ed  iscritte
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in
          tesoreria,  sui  conti  intestati   alla   Presidenza   del
          Consiglio  dei   Ministri,   sono   integralmente   versate
          all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
          riassegnazione  allo  Stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, al  fine  di  provvedere  al
          pagamento  del  debito  residuo  e  delle  relative   quote
          interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alle
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente  articolo
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,  nonche'   trasmesse   ai   sindaci   interessati
          affinche' vengano pubblicate  ai  sensi  dell'articolo  47,
          comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
              6-bis. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze adottate  in  tutte  le
          situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma  1  e
          avverso  i   consequenziali   provvedimenti   commissariali
          nonche' avverso gli atti, i provvedimenti  e  le  ordinanze
          emananti ai sensi dei commi  2  e  4  e'  disciplinata  dal
          codice del processo amministrativo.». 
              - Per il testo dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 2.