Art. 47 
 
 
                        Commissioni di esame 
 
  1. La commissione di esame e' nominata, con decreto,  dal  Ministro
della giustizia ed e' composta da cinque membri  effettivi  e  cinque
supplenti, dei quali: tre effettivi e  tre  supplenti  sono  avvocati
designati  dal  CNF  tra  gli  iscritti  all'albo  speciale  per   il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori,  uno  dei  quali  la
presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un
effettivo e un supplente sono professori universitari  o  ricercatori
confermati in materie giuridiche. 
  2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, e'
nominata  una  sottocommissione  avente  composizione  identica  alla
commissione di cui al comma 1. 
  3. Presso ogni corte d'appello, ove  il  numero  dei  candidati  lo
richieda, possono essere formate con  lo  stesso  criterio  ulteriori
sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati. 
  4. Esercitano le funzioni  di  segretario  uno  o  piu'  funzionari
distaccati dal Ministero della giustizia. 
  5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati
che  siano  membri  dei  consigli  dell'ordine  o  di  un   consiglio
distrettuale  di  disciplina  ovvero  componenti  del  consiglio   di
amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale  di
previdenza ed assistenza forense e del CNF. 
  6. Gli avvocati componenti della  commissione  non  possono  essere
eletti quali componenti del consiglio dell'ordine,  di  un  consiglio
distrettuale di disciplina, del consiglio di  amministrazione  o  del
comitato  dei  delegati  della  Cassa  nazionale  di  previdenza   ed
assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive
alla data di cessazione dell'incarico ricoperto. 
  7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve  essere
tempestivamente  pubblicizzato  secondo   modalita'   contenute   nel
regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia  entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta  del  CNF,  puo'
nominare ispettori per il controllo del  regolare  svolgimento  delle
prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare  in
ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno  o  piu'
distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti. 
  9. Dopo la conclusione dell'esame  di  abilitazione  con  risultato
positivo, la commissione rilascia  il  certificato  per  l'iscrizione
nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia  ai  fini
dell'iscrizione negli albi.