Art. 47 
 
               Criteri per il diniego e la revoca o la 
             limitazione delle abilitazioni industriali 
 
  1. Vengono adottati il diniego o la revoca dell'AP e del  NOSI  nel
caso in cui: 
    a) all'operatore  economico  sono  state  applicate  le  sanzioni
interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231, lettere a), b) limitatamente alla revoca  e  c),
ed iscritte nell'anagrafe delle sanzioni amministrative di  cui  agli
articoli 9 e 12  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002, n. 313; 
    b) l'operatore economico sia incorso in una o piu' delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di  affidamento  delle
concessioni e degli appalti di lavori,  forniture  e  servizi,  anche
nella qualita' di affidatario di subappalti,  nonche'  dalla  stipula
dei relativi contratti, previste dall'art. 38 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163; 
    c)  sul  conto  delle   persone   che   rivestono   funzione   di
amministrazione o di direzione o che esercitano, anche di  fatto,  la
gestione o il controllo dell'impresa emerga taluno degli elementi  di
cui all'art. 37 comma 6, lett. a), b) e c) e nei casi di cui all'art.
94, comma 1, del decreto legislativo n. 159/2011; 
    d) per le societa' di capitali, quando sul  conto  dei  titolari,
anche stranieri, di quote  di  partecipazione  che,  in  rapporto  al
capitale sociale dell'impresa, avuto anche riguardo alle  circostanze
di fatto e di diritto, conferiscano  la  possibilita'  di  esercitare
sull'impresa stessa un'influenza notevole, ancorche'  non  dominante,
emerga taluno degli elementi indicati all'art. 37, comma  6,  lettere
a), b) e c). 
  2. Nel caso in cui a carico del titolare della  ditta  individuale,
dei soci della societa' di persone, del legale rappresentante  o  del
direttore tecnico della societa' di capitali  sussista  taluna  delle
cause di diniego dell'AT o del NOS, e' disposto, rispettivamente,  il
diniego dell'AP e del NOSI. 
  3. Il provvedimento di diniego o revoca o di limitazione  del  NOSI
e' altresi' adottato quando, esperita la procedura  di  cui  all'art.
48, comma 5 , l'organizzazione di sicurezza dell'operatore  economico
presenta  profili  di  perdurante  inadeguatezza   in   ordine   alla
protezione e alla tutela delle  informazioni,  dei  documenti  e  dei
materiali classificati, a causa di: 
    a)  carenza  delle  misure  fisiche  di  sicurezza  o  inadeguata
attuazione delle procedure di sicurezza prescritte; 
    b)  carenza  o  insufficienza   di   figure   rappresentative   e
professionali nei confronti delle quali sussistono le condizioni  per
il rilascio dell'abilitazione personale, in relazione alla necessita'
di garantire la protezione e la tutela delle  attivita'  classificate
da espletare o in atto; 
    c) carenza delle misure di sicurezza tecnica  (CIS  e  COMSEC)  o
inadeguata attuazione delle procedure di sicurezza prescritte. 
  4. Il diniego o la revoca ai sensi del comma1, lett. c) e  d),  non
sono disposti qualora  nei  confronti  dell'operatore  economico  sia
adottata la misura dell'amministrazione giudiziaria di  cui  all'art.
34 del decreto  legislativo  159/2011,  purche'  l'organizzazione  di
sicurezza sia  idonea  alla  gestione  di  informazioni  e  documenti
classificati. 
  5. Qualora, pur in presenza di procedure  concorsuali,  l'operatore
economico  sia  in  grado,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  di
proseguire il  rapporto  contrattuale  con  la  stazione  appaltante,
l'abilitazione di sicurezza industriale non e' sottoposta a misure di
revoca o diniego, sempreche' l'organizzazione di sicurezza sia idonea
alla gestione di informazioni e documenti classificati.