Art. 47 Criteri per il diniego e la revoca o la limitazione delle abilitazioni industriali 1. Vengono adottati il diniego o la revoca dell'AP e del NOSI nel caso in cui: a) all'operatore economico sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lettere a), b) limitatamente alla revoca e c), ed iscritte nell'anagrafe delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; b) l'operatore economico sia incorso in una o piu' delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, anche nella qualita' di affidatario di subappalti, nonche' dalla stipula dei relativi contratti, previste dall'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) sul conto delle persone che rivestono funzione di amministrazione o di direzione o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'impresa emerga taluno degli elementi di cui all'art. 37 comma 6, lett. a), b) e c) e nei casi di cui all'art. 94, comma 1, del decreto legislativo n. 159/2011; d) per le societa' di capitali, quando sul conto dei titolari, anche stranieri, di quote di partecipazione che, in rapporto al capitale sociale dell'impresa, avuto anche riguardo alle circostanze di fatto e di diritto, conferiscano la possibilita' di esercitare sull'impresa stessa un'influenza notevole, ancorche' non dominante, emerga taluno degli elementi indicati all'art. 37, comma 6, lettere a), b) e c). 2. Nel caso in cui a carico del titolare della ditta individuale, dei soci della societa' di persone, del legale rappresentante o del direttore tecnico della societa' di capitali sussista taluna delle cause di diniego dell'AT o del NOS, e' disposto, rispettivamente, il diniego dell'AP e del NOSI. 3. Il provvedimento di diniego o revoca o di limitazione del NOSI e' altresi' adottato quando, esperita la procedura di cui all'art. 48, comma 5 , l'organizzazione di sicurezza dell'operatore economico presenta profili di perdurante inadeguatezza in ordine alla protezione e alla tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, a causa di: a) carenza delle misure fisiche di sicurezza o inadeguata attuazione delle procedure di sicurezza prescritte; b) carenza o insufficienza di figure rappresentative e professionali nei confronti delle quali sussistono le condizioni per il rilascio dell'abilitazione personale, in relazione alla necessita' di garantire la protezione e la tutela delle attivita' classificate da espletare o in atto; c) carenza delle misure di sicurezza tecnica (CIS e COMSEC) o inadeguata attuazione delle procedure di sicurezza prescritte. 4. Il diniego o la revoca ai sensi del comma1, lett. c) e d), non sono disposti qualora nei confronti dell'operatore economico sia adottata la misura dell'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34 del decreto legislativo 159/2011, purche' l'organizzazione di sicurezza sia idonea alla gestione di informazioni e documenti classificati. 5. Qualora, pur in presenza di procedure concorsuali, l'operatore economico sia in grado, ai sensi della normativa vigente, di proseguire il rapporto contrattuale con la stazione appaltante, l'abilitazione di sicurezza industriale non e' sottoposta a misure di revoca o diniego, sempreche' l'organizzazione di sicurezza sia idonea alla gestione di informazioni e documenti classificati.