Art. 47 
 
 
                  Disposizioni comuni alle cessioni 
 
  1. Il presente articolo si applica alle cessioni disciplinate dalle
sottosezioni I, II e III. 
  2. Le cessioni non richiedono il consenso di soggetti  diversi  dal
cessionario. 
  3.  Della  cessione  e'  data  notizia  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 32, commi 3 e 5. Se la cessione ha ad oggetto  crediti,
si applica l'articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario. 
  4. Se la cessione ha ad oggetto  contratti,  il  contraente  ceduto
puo'  opporre  al  cessionario  tutte  le  eccezioni  derivanti   dal
contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col  cedente.  Non
trovano applicazione gli articoli 1407, comma 1,  1408,  comma  2,  e
2558, comma 2, del codice civile. 
  5. Se la cessione ha ad oggetto passivita', il cedente e'  liberato
dagli obblighi di adempimento anche in  deroga  agli  articoli  1273,
2112, 2558 e 2560 del codice civile. 
  6. La cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul  sito
internet della Banca d'Italia  ai  sensi  del  comma  3  e  non  sono
richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di
pubblicita' notizia o  dichiarativa,  ivi  inclusi  quelli  richiesti
dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile.
Non  si  applicano  gli  obblighi  di  comunicazione  previsti  dagli
articoli  68  e  79  del  Codice  delle  assicurazioni  private.   Il
cessionario svolge gli adempimenti  eventualmente  richiesti  a  fini
costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa entro  180  giorni
dall'ultima  cessione  dei  cespiti  acquisiti.  Restano  fermi   gli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del Testo  Unico
della Finanza. 
  7. Salvo quanto  e'  disposto  dal  Titolo  VI,  gli  azionisti,  i
titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a
risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attivita', o  passivita'
non sono oggetto di  cessione  non  possono  esercitare  pretese  sui
diritti, sulle attivita' o sulle passivita' oggetto della cessione e,
nelle  cessioni  disciplinate  dalle  sottosezioni  II  e  III,   nei
confronti dei membri degli organi di amministrazione  e  controllo  o
dell'alta dirigenza del cessionario. 
  8. In seguito alla  cessione,  puo'  essere  disposto,  secondo  la
disciplina prevista ai commi 2, 3, 4, 5, 6  e  7  il  ritrasferimento
agli originari titolari o all'ente sottoposto a risoluzione,  o,  nel
caso  di  cessione  alla  societa'  veicolo,  anche   all'ente-ponte,
rispettivamente, delle azioni o delle altre partecipazioni oppure dei
diritti, delle attivita' o delle passivita'  cedute,  nei  termini  e
alle condizioni eventualmente previsti  nell'atto  di  cessione,  se,
alternativamente: 
  a) la possibilita' di ritrasferire e' stata prevista  espressamente
nell'atto di cessione; 
  b) le azioni, le altre partecipazioni, i diritti, le attivita' o le
passivita' ceduti non rientrano  fra  quelli  indicati  nell'atto  di
cessione o comunque non rispettano  le  condizioni  previste  per  la
cessione nel suddetto atto. 
  9. Nelle cessioni  disciplinate  dalle  sottosezioni  I  e  II,  il
cessionario succede all'ente sottoposto a risoluzione,  limitatamente
ai diritti, alle attivita' o alle passivita' ceduti: 
  a) nel diritto alla libera prestazione  dei  servizi  in  un  altro
Stato membro; 
  b) nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro; 
  c) nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione
a infrastrutture di mercato, a sedi di  negoziazione,  a  sistemi  di
indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti,
purche' il cessionario rispetti i requisiti per la  partecipazione  a
detti sistemi. 
  10. In deroga al comma 9, lettera c): 
  a) l'accesso ai sistemi o ai mercati non puo' essere negato per  il
fatto che il cessionario non possiede una valutazione del  merito  di
credito emessa da un'agenzia di valutazione del merito di  credito  o
che la valutazione non  e'  sufficiente  per  ottenere  l'accesso  ai
sistemi o ai mercati; 
  b) se il cessionario non rispetta i requisiti per l'appartenenza  o
l'accesso ai sistemi o ai  mercati,  l'appartenenza  o  l'accesso  ai
sistemi o ai  mercati  puo'  comunque  essere  disposto  dalla  Banca
d'Italia per un periodo non  superiore  a  24  mesi,  rinnovabile  su
richiesta del cessionario. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 58, comma 3 del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 58 (Cessione di rapporti  giuridici).  -  1.-  2.
          (Omissis). 
              3. I privilegi e le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da
          chiunque  prestati  o  comunque  esistenti  a  favore   del
          cedente, nonche'  le  trascrizioni  nei  pubblici  registri
          degli atti  di  acquisto  dei  beni  oggetto  di  locazione
          finanziaria compresi  nella  cessione  conservano  la  loro
          validita' e il loro grado a favore del  cessionario,  senza
          bisogno  di  alcuna  formalita'  o   annotazione.   Restano
          altresi'  applicabili  le  discipline  speciali,  anche  di
          carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  1407,
          comma 1, 1408, comma 2, e 2558 del codice civile: 
              "Art. 1407  (Forma).  -  Se  una  parte  ha  consentito
          preventivamente che l'altra sostituisca a se' un terzo  nei
          rapporti  derivanti  dal  contratto,  la  sostituzione   e'
          efficace nei suoi confronti dal momento in cui le e'  stata
          notificata o in cui essa l'ha accettata 
              (Omissis)." 
              " Art. 1408 (Rapporti fra contraente ceduto e cedente).
          - (Omissis). 
              Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di  non
          liberare il cedente, puo' agire contro di  lui  qualora  il
          cessionario non adempia le obbligazioni assunte. 
              (Omissis)." 
              "Art. 2558 (Successione nei contratti).  -  Se  non  e'
          pattuito diversamente, l'acquirente  dell'azienda  subentra
          nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa
          che non abbiano carattere personale. 
              Il  terzo  contraente  puo'   tuttavia   recedere   dal
          contratto entro tre mesi dalla notizia  del  trasferimento,
          se sussiste una giusta  causa,  salvo  in  questo  caso  la
          responsabilita' dell'alienante 
              Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti
          dell'usufruttuario  e  dell'affittuario   per   la   durata
          dell'usufrutto e dell'affitto.". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 1273, 2112
          e 2560 del codice civile: 
              "Art. 1273 (Accollo). -  Se  il  debitore  e  un  terzo
          convengono che  questi  assuma  il  debito  dell'altro,  il
          creditore   puo'   aderire   alla   convenzione,   rendendo
          irrevocabile la stipulazione a suo favore. 
              L'adesione  del  creditore  importa   liberazione   del
          debitore originario solo  se  cio'  costituisce  condizione
          espressa della stipulazione  o  se  il  creditore  dichiara
          espressamente di liberarlo. 
              Se non vi e' liberazione del  debitore,  questi  rimane
          obbligato in solido col terzo. 
              In ogni caso il terzo e' obbligato verso  il  creditore
          che ha aderito alla  stipulazione  nei  limiti  in  cui  ha
          assunto il debito, e puo' opporre al creditore le eccezioni
          fondate sul contratto in  base  al  quale  l'assunzione  e'
          avvenuta." 
              "Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori  in
          caso  di   trasferimento   d'azienda).   -   In   caso   di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
          il cessionario ed il lavoratore conserva  tutti  i  diritti
          che ne derivano. 
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per tutti i crediti che il lavoratore aveva  al  tempo  del
          trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410  e
          411 del codice  di  procedura  civile  il  lavoratore  puo'
          consentire la liberazione del  cedente  dalle  obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro. 
              Il cessionario e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
              Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso  ai
          sensi della  normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con gli effetti di  cui  all'art.  2119,
          primo comma. 
              Ai fini e per gli effetti di cui al  presente  articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto di appalto la cui esecuzione avviene  utilizzando
          il ramo d'azienda oggetto di  cessione,  tra  appaltante  e
          appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
          29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276." 
              "Art. 2560  (Debiti  relativi  all'azienda  ceduta).  -
          L'alienante  non   e'   liberato   dai   debiti,   inerenti
          all'esercizio    dell'azienda    ceduta    anteriori     al
          trasferimento, se non risulta  che  i  creditori  vi  hanno
          consentito. 
              Nel trasferimento di  un'azienda  commerciale  risponde
          dei debiti suddetti  anche  l'acquirente  dell'azienda,  se
          essi risultano dai libri contabili obbligatori.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  1264,
          2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile: 
              "Art.  1264  (Efficacia  della  cessione  riguardo   al
          debitore ceduto). - La cessione ha  effetto  nei  confronti
          del debitore ceduto quando questi l'ha accettata  o  quando
          gli e' stata notificata 
              Tuttavia, anche prima della notificazione, il  debitore
          che paga al cedente non  e'  liberato,  se  il  cessionario
          prova  che  il   debitore   medesimo   era   a   conoscenza
          dell'avvenuta cessione." 
              "Art. 2022  (Trasferimento).  -  Il  trasferimento  del
          titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del  nome
          dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente  o
          col rilascio di un nuovo titolo  intestato  al  nuovo.  Del
          rilascio deve essere fatta annotazione nel registro 
              Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore  di
          un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad  essa
          intestato, deve provare la propria identita' e  la  propria
          capacita' di disporre, mediante certificazione di un notaio
          o di un agente di cambio. Se l'intestazione o  il  rilascio
          e' richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo
          e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico. 
              Le annotazioni nel registro e sul titolo sono  fatte  a
          cura e sotto la responsabilita' dell'emittente. 
              L'emittente  che  esegue  il  trasferimento  nei   modi
          indicati   dal   presente   articolo   e'   esonerato    da
          responsabilita', salvo il caso di colpa." 
              "Art. 2355 (Circolazione delle azioni). - Nel  caso  di
          mancata emissione  dei  titoli  azionari  il  trasferimento
          delle azioni ha effetto nei confronti  della  societa'  dal
          momento dell'iscrizione nel libro dei soci. 
              Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna
          del titolo. 
              Il  trasferimento  delle  azioni  nominative  si  opera
          mediante  girata  autenticata  da  un  notaio  o  da  altro
          soggetto secondo quanto previsto dalle leggi  speciali.  Il
          giratario che si dimostra possessore in base  a  una  serie
          continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del
          trasferimento  nel  libro  dei   soci,   ed   e'   comunque
          legittimato ad esercitare i diritti  sociali;  resta  salvo
          l'obbligo della societa', previsto dalle leggi speciali, di
          aggiornare il libro dei soci. 
              Il trasferimento  delle  azioni  nominative  con  mezzo
          diverso dalla girata si opera a norma dell'art. 2022. 
              Nei casi previsti ai commi sesto  e  settimo  dell'art.
          2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui
          conti destinati a registrare i  movimenti  degli  strumenti
          finanziari; in tal caso, se le azioni sono  nominative,  si
          applica il  terzo  comma  e  la  scritturazione  sul  conto
          equivale alla girata." 
              "Art.   2470   (Efficacia   e   pubblicita').   -    Il
          trasferimento delle partecipazioni  ha  effetto  di  fronte
          alla societa' dal momento del deposito di cui al successivo
          comma. 
              L'atto    di    trasferimento,    con    sottoscrizione
          autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni,  a
          cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
          delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
          sociale. In caso di  trasferimento  a  causa  di  morte  il
          deposito  e'  effettuato  a  richiesta  dell'erede  o   del
          legatario   verso   presentazione   della    documentazione
          richiesta  per  l'annotazione  nel  libro  dei   soci   dei
          corrispondenti trasferimenti in  materia  di  societa'  per
          azioni. 
              Se la quota e' alienata con successivi contratti a piu'
          persone, quella tra esse che per  prima  ha  effettuato  in
          buona fede  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  e'
          preferita alle altre, anche se il suo  titolo  e'  di  data
          posteriore. 
              Quando l'intera partecipazione appartiene  ad  un  solo
          socio   o   muta   la   persona   dell'unico   socio,   gli
          amministratori  devono  depositare  per  l'iscrizione   nel
          registro  delle  imprese   una   dichiarazione   contenente
          l'indicazione del cognome e  nome  o  della  denominazione,
          della  data  e  del  luogo  di  nascita  o  lo   Stato   di
          costituzione, del domicilio o  della  sede  e  cittadinanza
          dell'unico socio. 
              Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei
          soci, gli  amministratori  ne  devono  depositare  apposita
          dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. 
              L'unico socio o colui che cessa  di  essere  tale  puo'
          provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti. 
              Le  dichiarazioni  degli  amministratori  previste  dai
          commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
          giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale." 
              "Art. 2525 (Quote e azioni). - Il  valore  nominale  di
          ciascuna  azione  o  quota  non  puo'  essere  inferiore  a
          venticinque euro ne' per le azioni superiore a  cinquecento
          euro. 
              Ove la legge non preveda diversamente,  nelle  societa'
          cooperative nessun socio puo' avere una quota  superiore  a
          centomila euro, ne' tante azioni  il  cui  valore  nominale
          superi tale somma 
              L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con piu'
          di cinquecento soci, puo' elevare il  limite  previsto  nel
          precedente  comma  sino  al  due  per  cento  del  capitale
          sociale. Le azioni eccedenti  tale  limite  possono  essere
          riscattate  o  alienate  nell'interesse  del  socio   dagli
          amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali
          sono destinati a riserva  indivisibile  a  norma  dell'art.
          2545-ter. 
              I limiti di cui ai commi precedenti  non  si  applicano
          nel caso di conferimenti di beni in natura  o  di  crediti,
          nei  casi  previsti   dagli   articoli   2545-quinquies   e
          2545-sexies,  e  con  riferimento  ai  soci  diversi  dalle
          persone  fisiche  ed  ai  sottoscrittori  degli   strumenti
          finanziari dotati di diritti di amministrazione. 
              Alle azioni si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354  e
          2355. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del
          capitale ne' quello dei versamenti  parziali  sulle  azioni
          non completamente liberate." 
              "Art. 2556 (Imprese soggette a registrazione). - Per le
          imprese soggette a registrazione i contratti che hanno  per
          oggetto il trasferimento della proprieta'  o  il  godimento
          dell'azienda devono  essere  provati  per  iscritto,  salva
          l'osservanza delle  forme  stabilite  dalla  legge  per  il
          trasferimento dei singoli beni che compongono  l'azienda  o
          per la particolare natura del contratto. 
              I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica  o
          per scrittura privata autenticata, devono essere depositati
          per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di
          trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.". 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  68  e  79
          del Codice delle assicurazioni private di  cui  al  decreto
          legislativo 209/2005: 
              "Art.  68  (Autorizzazioni).  -  1.  L'IVASS  autorizza
          preventivamente  l'acquisizione,  a  qualsiasi  titolo,  in
          un'impresa  di  assicurazione  o  di   riassicurazione   di
          partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione
          di  una  partecipazione  qualificata,  tenuto  conto  delle
          azioni o quote gia' possedute. 
              2.  L'IVASS  autorizza  preventivamente  le  variazioni
          delle partecipazioni nei casi in cui la quota  dei  diritti
          di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per  cento,
          30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni  caso,  quando  le
          variazioni  comportano   il   controllo   dell'impresa   di
          assicurazione o di riassicurazione. 
              2-bis. Ai fini dell'applicazione dei Capi I  e  II  del
          presente  Titolo,  si  considera  anche  l'acquisizione  di
          partecipazioni da parte  di  piu'  soggetti  che  intendono
          esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base
          di  accordi  in  qualsiasi  forma  conclusi,  quando   tali
          partecipazioni,  cumulativamente  considerate,  configurino
          una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2. 
              3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e'  necessaria
          anche per l'acquisizione del controllo di una societa'  che
          detiene le partecipazioni di  cui  al  medesimo  comma.  Le
          autorizzazioni previste dal presente articolo si  applicano
          anche all'acquisizione, in via  diretta  o  indiretta,  del
          controllo  derivante  da  un  contratto  con  l'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione o da  una  clausola  del
          suo statuto. 
              4.  L'IVASS  individua,  con  regolamento,  i  soggetti
          tenuti  a  richiedere  l'autorizzazione  quando  i  diritti
          derivanti dalle partecipazioni indicate nei  commi  1  e  2
          spettano o  sono  attribuiti  a  un  soggetto  diverso  dal
          titolare delle partecipazioni stesse. 
              5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione  quando  ricorrono
          condizioni atte a garantire una gestione  sana  e  prudente
          dell'impresa  di  assicurazione   o   di   riassicurazione,
          valutando  la  qualita'  del  potenziale  acquirente  e  la
          solidita' finanziaria del progetto  di  acquisizione  avuto
          riguardo anche ai possibili effetti  dell'operazione  sulla
          protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla
          base dei seguenti criteri: la  reputazione  del  potenziale
          acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti
          ai sensi dell'art. 77; il possesso dei  requisiti  previsti
          ai sensi dell'art. 76 da parte  di  coloro  che,  in  esito
          all'acquisizione, svolgeranno funzioni di  amministrazione,
          direzione   e   controllo   nell'impresa;   la    solidita'
          finanziaria  del  potenziale   acquirente;   la   capacita'
          dell'impresa di rispettare a seguito  dell'acquisizione  le
          disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della
          struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire
          l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di  fondato
          sospetto che l'acquisizione sia connessa ad  operazioni  di
          riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
              5-bis. L'IVASS opera  in  piena  consultazione  con  le
          altre Autorita' competenti, nei casi in cui  il  potenziale
          acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o  una
          societa' di gestione ai sensi  dell'art.  2,  paragrafo  1,
          lettera  b),  della  direttiva  2009/65/CE  autorizzato  in
          Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 204,  comma
          1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali
          casi, le disposizioni di cui all'art. 204,  commi  1-bis  e
          1-ter. 
              6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano
          soggetti appartenenti a  Stati  terzi  che  non  assicurano
          condizioni di reciprocita', l'IVASS comunica  la  richiesta
          di autorizzazione al Ministro dello sviluppo economico,  su
          proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri
          puo'  vietare,  entro  un  mese  dalla  comunicazione,   il
          rilascio dell'autorizzazione. 
              7. L'IVASS puo' sospendere o revocare l'autorizzazione,
          tenuto conto delle partecipazioni  acquisite  o  rafforzate
          per effetto di accordi di cui all'art. 70 o di altri eventi
          successivi all'autorizzazione. 
              8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o
          sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente  motivati  e
          sono prontamente comunicati al  richiedente  e  all'impresa
          interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino. 
              9. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni di
          attuazione  sulla   base   delle   rilevanti   disposizioni
          dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i
          criteri di calcolo dei diritti di voto  rilevanti  ai  fini
          dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi
          inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono  computati
          ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed  i  criteri
          per l'individuazione dei casi di influenza notevole." 
              "Art.  79  (Partecipazioni  assunte  dalle  imprese  di
          assicurazione e di  riassicurazione).  -  1.  L'impresa  di
          assicurazione   e   di   riassicurazione   puo'    assumere
          partecipazioni,  anche  di  controllo,  in  altre  societa'
          ancorche' esercitino attivita' diverse da quelle consentite
          alle stesse imprese. 
              2.   Quando   le   partecipazioni   in   una   societa'
          controllata, assunte ai sensi del comma 1, hanno  carattere
          di  strumentalita'  o  di   connessione   con   l'attivita'
          assicurativa o riassicurativa, l'IVASS  puo'  chiedere  che
          cio' risulti da un programma di attivita'. 
              3. L'IVASS disciplina con regolamento le condizioni  ed
          i criteri per individuare le operazioni  di  assunzione  di
          partecipazioni soggette a comunicazione  preventiva  ovvero
          sottoposte  ad   autorizzazione   preventiva,   nonche'   i
          presupposti per l'esercizio dei  poteri  di  cui  al  comma
          3-bis e all'art. 81. 
              3-bis.   L'IVASS    puo'    condizionare    o    negare
          l'autorizzazione   o   l'acquisizione   di   partecipazioni
          soggette a comunicazione  preventiva  qualora  l'operazione
          sia  in  contrasto  con  la  sana   e   prudente   gestione
          dell'impresa o derivi un pericolo per la  stabilita'  della
          stessa. 
              3-ter. Ai fini delle comunicazioni di cui al  comma  3,
          rileva ogni altra assunzione di partecipazioni,  quando  la
          stessa, da sola  o  unitamente  ad  altra  gia'  posseduta,
          risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale
          degli  investimenti  dell'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione ovvero rispetto all'entita' dei diritti  di
          voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di
          influire sulla societa' partecipata. 
              4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
          anche per ogni altra assunzione che riguardi partecipazioni
          in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In
          deroga  al  presente  capo,  nel  caso  di  assunzione   di
          partecipazioni indicate dall'art. 68 in  altre  imprese  di
          assicurazione o di riassicurazione italiane,  si  applicano
          le disposizioni di cui al capo I.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 120 del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              "Art.   120   (Obblighi    di    comunicazione    delle
          partecipazioni rilevanti). -  1.  Ai  fini  della  presente
          sezione, per capitale di societa'  per  azioni  si  intende
          quello rappresentato da azioni con diritto di  voto.  Nelle
          societa' i cui  statuti  consentono  la  maggiorazione  del
          diritto di voto o hanno previsto l'emissione  di  azioni  a
          voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo
          dei diritti di voto. 
              2.  Coloro  che  partecipano  in  un  emittente  azioni
          quotate avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  in
          misura superiore al due per cento  del  capitale  ne  danno
          comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.  Nel
          caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
          cinque per cento. 
              2-bis. La CONSOB puo', con  provvedimento  motivato  da
          esigenze di tutela degli investitori nonche' di  efficienza
          e trasparenza del mercato del controllo  societario  e  del
          mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
          tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma  2  per
          societa'  ad  elevato  valore  corrente  di  mercato  e  ad
          azionariato particolarmente diffuso. 
              3. 
              4. La CONSOB, tenuto anche conto delle  caratteristiche
          degli investitori, stabilisce con regolamento: 
              a) le  variazioni  delle  partecipazioni  indicate  nel
          comma 2 che comportano obbligo di comunicazione; 
              b) i  criteri  per  il  calcolo  delle  partecipazioni,
          avendo riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente
          detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto  spetta  o
          e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
          di maggiorazione dei diritti di voto; 
              c) il contenuto e le modalita'  delle  comunicazioni  e
          dell'informazione  del  pubblico,  nonche'   le   eventuali
          deroghe per quest'ultima; 
              d) i termini per la comunicazione e per  l'informazione
          del pubblico; 
              d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono  dovute  dai
          possessori  di  strumenti  finanziari  dotati  dei  diritti
          previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; 
              d-ter)  i  casi  in  cui  la  detenzione  di  strumenti
          finanziari derivati determina obblighi di comunicazione; 
              d-quater) le  ipotesi  di  esenzione  dall'applicazione
          delle presenti disposizioni. 
              5. Il diritto di voto inerente alle azioni  quotate  od
          agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse  le
          comunicazioni  previste  dal  comma  2  non   puo'   essere
          esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art.  14,
          comma 5. L'impugnazione puo' essere  proposta  anche  dalla
          Consob entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6. 
              6. Il  comma  2  non  si  applica  alle  partecipazioni
          detenute, per  il  tramite  di  societa'  controllate,  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.   I   relativi
          obblighi di comunicazione  sono  adempiuti  dalle  societa'
          controllate.".