Art. 47 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. In caso di inadempimento nella  erogazione  della  formazione  a
carico  del  datore  di  lavoro,  di  cui  egli  sia   esclusivamente
responsabile e che  sia  tale  da  impedire  la  realizzazione  delle
finalita' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore  di  lavoro  e'
tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e  quella
dovuta con  riferimento  al  livello  di  inquadramento  contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al  termine  del
periodo  di  apprendistato,  maggiorata  del  100  per   cento,   con
esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.  Nel  caso
in cui rilevi un  inadempimento  nella  erogazione  della  formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo  del
Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali   adotta   un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del  decreto
legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al  datore
di lavoro per adempiere. 
  2. Per la violazione della disposizione  di  cui  all'articolo  42,
comma 1, nonche' per  la  violazione  delle  previsioni  contrattuali
collettive attuative dei principi di cui all'articolo  42,  comma  5,
lettere a), b) e c), il datore di lavoro e' punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di  recidiva  la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata da 300 a  1500  euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui  al  presente
comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano  accertamenti
in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di
cui  all'articolo  13  del  decreto  legislativo  n.  124  del  2004.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi  dell'articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la direzione territoriale
del lavoro. 
  3. Fatte salve le  diverse  previsioni  di  legge  o  di  contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato  sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 
  4.  Ai  fini   della   loro   qualificazione   o   riqualificazione
professionale    e'    possibile    assumere     in     apprendistato
professionalizzante, senza limiti di eta', i  lavoratori  beneficiari
di indennita' di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione. Per
essi  trovano  applicazione,  in  deroga  alle  previsioni   di   cui
all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti
individuali, nonche', per i lavoratori beneficiari di  indennita'  di
mobilita', il regime contributivo agevolato di cui  all'articolo  25,
comma  9,  della  legge  n.  223  del  1991,  e  l'incentivo  di  cui
all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. 
  5. Per le regioni e  le  province  autonome  e  i  settori  ove  la
disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente  operativa,
trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta
formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata
applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 
  6.  La  disciplina  del  reclutamento   e   dell'accesso,   nonche'
l'applicazione del  contratto  di  apprendistato  per  i  settori  di
attivita' pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono  definite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997. 
  7. I benefici contributivi in materia di  previdenza  e  assistenza
sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato,  con  esclusione  dei
lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. 
  8. I datori di lavoro che hanno sedi in  piu'  regioni  o  province
autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione
dove e' ubicata la sede  legale  e  possono  altresi'  accentrare  le
comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510  del
1996 nel servizio informatico dove e' ubicata la sede legale. 
  9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  ai  sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 
  10. Con successivo decreto, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,
lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono  definiti  gli
incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale,  il  diploma  di  istruzione
secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riportano gli articoli 13 e 14 del citato  decreto
          legislativo n. 124 del 2004: 
              «Art. 13.  (Accesso  ispettivo,  potere  di  diffida  e
          verbalizzazione unica) - 1. Il personale  ispettivo  accede
          presso i luoghi di lavoro nei modi e nei  tempi  consentiti
          dalla legge. Alla conclusione delle attivita'  di  verifica
          compiute nel  corso  del  primo  accesso  ispettivo,  viene
          rilasciato al datore di  lavoro  o  alla  persona  presente
          all'ispezione, con l'obbligo alla  tempestiva  consegna  al
          datore di lavoro, il verbale  di  primo  accesso  ispettivo
          contenente: 
              a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti  al
          lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego; 
              b)  la  specificazione  delle  attivita'  compiute  dal
          personale ispettivo; 
              c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro
          o  da  chi   lo   assiste,   o   dalla   persona   presente
          all'ispezione; 
              d)  ogni  richiesta,  anche   documentale,   utile   al
          proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
          degli  illeciti,  fermo  restando  quanto  previsto   dall'
          articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio  1961,  n.
          628. 
              2. In caso di constatata inosservanza  delle  norme  di
          legge o del contratto collettivo in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino    sanzioni
          amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
          e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'  articolo
          6  della   legge   24   novembre   1981,   n.   689,   alla
          regolarizzazione delle inosservanze comunque  materialmente
          sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla  data  di
          notificazione del verbale di cui al comma 4. 
              3.  In  caso   di   ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari all'importo  della  sanzione
          nella misura del minimo previsto dalla legge  ovvero  nella
          misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
          fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla  scadenza
          del termine di cui al comma 2.  Il  pagamento  dell'importo
          della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a
          condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
              4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
          cui ai commi  2  e  3,  nonche'  alla  contestazione  delle
          violazioni amministrative di cui  all'  articolo  14  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede  da  parte  del
          personale ispettivo esclusivamente con la  notifica  di  un
          unico verbale di accertamento e  notificazione,  notificato
          al trasgressore e all'eventuale  obbligato  in  solido.  Il
          verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
              a)  gli  esiti   dettagliati   dell'accertamento,   con
          indicazione puntuale delle fonti di  prova  degli  illeciti
          rilevati; 
              b)  la  diffida  a  regolarizzare   gli   inadempimenti
          sanabili ai sensi del comma 2; 
              c)  la  possibilita'   di   estinguere   gli   illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  la  medesima  somma
          nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; 
              d) la  possibilita'  di  estinguere  gli  illeciti  non
          diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei  casi  di
          cui al comma 5, attraverso il pagamento della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
              e) l'indicazione degli  strumenti  di  difesa  e  degli
          organi ai quali proporre ricorso,  con  specificazione  dei
          termini di impugnazione. 
              5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
          all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e
          del ricorso di cui all'articolo 17  del  presente  decreto,
          fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
          di cui ai commi 2 e 3. Ove  da  parte  del  trasgressore  o
          dell'obbligato in solido non sia  stata  fornita  prova  al
          personale ispettivo dell'avvenuta  regolarizzazione  e  del
          pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui  al
          comma  4  produce  gli  effetti   della   contestazione   e
          notificazione degli addebiti accertati  nei  confronti  del
          trasgressore e della persona obbligata in solido  ai  quali
          sia stato notificato. 
              6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma  2,
          con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
          esteso anche agli ispettori e ai funzionari  amministrativi
          degli  enti  e  degli   istituti   previdenziali   per   le
          inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti  e  gli  istituti
          previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse  umane
          e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 
              7. Il potere di diffida di cui al  comma  2  e'  esteso
          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che
          accertano,  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge   24
          novembre 1981, n. 689, violazioni in materia  di  lavoro  e
          legislazione sociale. Qualora  rilevino  inadempimenti  dai
          quali derivino sanzioni amministrative, essi  provvedono  a
          diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
          alla   regolarizzazione   delle    inosservanze    comunque
          materialmente sanabili, con gli effetti e le  procedure  di
          cui ai commi 3, 4 e 5.». 
              «Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo). -  1.
          Le  disposizioni  impartite  dal  personale  ispettivo   in
          materia di lavoro e di  legislazione  sociale,  nell'ambito
          dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito  dalle
          singole   disposizioni   di    legge    un    apprezzamento
          discrezionale, sono esecutive. 
              2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e'  ammesso
          ricorso,  entro  quindici  giorni,   al   Direttore   della
          direzione provinciale del lavoro, il quale decide  entro  i
          successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il  termine
          previsto per la decisione il ricorso si  intende  respinto.
          Il    ricorso    non    sospende    l'esecutivita'    della
          disposizione.". 
              - Si riporta l'articolo 17,  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): 
              «Art. 17. (Obbligo del  rapporto)  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che  ricorra  l'ipotesi  prevista  nell'art.24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto   dall'art.13   deve   immediatamente    informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.». 
              - Si riporta l'articolo 25, comma 9,  e  l'articolo  8,
          comma 4, della citata legge n.223 del 1991: 
              «Art.25. (Riforma  delle  procedure  di  avviamento  al
          lavoro) - (Omissis). 
              9. Per  ciascun  lavoratore  iscritto  nella  lista  di
          mobilita'  assunto  a  tempo  indeterminato,  la  quota  di
          contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
          diciotto mesi, quella prevista per  gli  apprendisti  dalla
          legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.». 
              «Art. 8. (Collocamento dei lavoratori in  mobilita')  -
          1. Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento,
          si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di  cui
          al sesto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949,
          n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
          contratto di lavoro a termine di  durata  non  superiore  a
          dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del  datore
          di lavoro e' pari a quella  prevista  per  gli  apprendisti
          dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.   25,   e   successive
          modificazioni.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso   del   suo
          svolgimento, il  predetto  contratto  venga  trasformato  a
          tempo indeterminato, il, beneficio contributivo spetta  per
          ulteriori dodici mesi in aggiunta  a  quello  previsto  dal
          comma 4. 
              3. Per i  lavoratori  in  mobilita'  si  osservano,  in
          materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di  cui
          all'articolo 16 della legge  28  febbraio  1987,  n.  56  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  le  disposizioni
          dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini
          dei  predetti  avviamenti  le  Commissioni  regionali   per
          l'impiego stabiliscono,  tenendo  conto  anche  del  numero
          degli iscritti nelle liste di collocamento, la  percentuale
          degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti  nella
          lista di mobilita'. 
              4. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto  ai
          sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e  indeterminato  i
          lavoratori iscritti nella lista di mobilita'  e'  concesso,
          per  ogni  mensilita'  di   retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore, un contributo mensile  pari  al  cinquanta  per
          cento della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe  stata
          corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non  puo'
          essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici  e,
          per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
          numero superiore a ventiquattro mesi,  ovvero  a  trentasei
          mesi per le  aree  di  cui  all'articolo  7,  comma  6.  Il
          presente comma non trova applicazione per i giornalisti. 
              4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
          precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
          siano  stati  collocati  in   mobilita',   nei   sei   mesi
          precedenti, da parte di  impresa  dello  stesso  o  diverso
          settore di attivita' che,  al  momento  del  licenziamento,
          presenta assetti  proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          con quelli dell'impresa  che  assume,  ovvero  risulta  con
          quest'ultima  in  rapporto  di  collegamento  o  controllo.
          L'impresa   che   assume   dichiara,   sotto   la   propria
          responsabilita', all'atto della  richiesta  di  avviamento,
          che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. 
              5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
          mobilita' trova applicazione quanto previsto  dall'articolo
          27 della legge 12 agosto 1977, n. 675. 
              6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta'  di  svolgere
          attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
          tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. 
              7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del  comma
          6,  nonche'  per  quelle  dei  periodi  di  prova  di   cui
          all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le  indennita'  di
          cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono  sospesi.  Tali
          giornate non sono computate ai  fini  della  determinazione
          del periodo di durata  dei  predetti  trattamenti  fino  al
          raggiungimento di un numero di giornate pari a  quello  dei
          giorni complessivi di spettanza del trattamento. 
              8. I trattamenti  e  i  benefici  di  cui  al  presente
          articolo   rientrano   nella    sfera    di    applicazione
          dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.». 
              - Per il testo dell'articolo 9 bis del  citato  decreto
          legge, n. 510 del 1996, si vedano le note all'articolo 44. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 4, della citata  legge
          n. 183 del 2014: 
              «Art. 1 - (Omissis). 
              4. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  3  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)  razionalizzazione  degli  incentivi  all'assunzione
          esistenti, da collegare  alle  caratteristiche  osservabili
          per le  quali  l'analisi  statistica  evidenzi  una  minore
          probabilita'  di  trovare  occupazione,  e  a  criteri   di
          valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; 
              b) razionalizzazione degli incentivi per  l'autoimpiego
          e    l'autoimprenditorialita',    anche     nella     forma
          dell'acquisizione delle  imprese  in  crisi  da  parte  dei
          dipendenti, con la  previsione  di  una  cornice  giuridica
          nazionale volta a costituire il punto di riferimento  anche
          per gli interventi posti in essere da  regioni  e  province
          autonome; 
              c) istituzione, anche ai sensi  dell'  articolo  8  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , senza nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   di
          un'Agenzia  nazionale   per   l'occupazione,   di   seguito
          denominata  «Agenzia»,  partecipata  da  Stato,  regioni  e
          province autonome, vigilata  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, al cui funzionamento  si  provvede
          con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'
          disponibili  a  legislazione  vigente  e  mediante   quanto
          previsto dalla lettera f); 
              d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione
          delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia; 
              e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in
          materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; 
              f) razionalizzazione degli  enti  strumentali  e  degli
          uffici del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          allo  scopo  di  aumentare   l'efficienza   e   l'efficacia
          dell'azione  amministrativa,  mediante   l'utilizzo   delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
          legislazione vigente; 
              g) razionalizzazione  e  revisione  delle  procedure  e
          degli adempimenti in materia di  inserimento  mirato  delle
          persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
          68, e degli altri soggetti aventi diritto  al  collocamento
          obbligatorio, al fine di  favorirne  l'inclusione  sociale,
          l'inserimento e  l'integrazione  nel  mercato  del  lavoro,
          avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; 
              h) possibilita' di far confluire, in  via  prioritaria,
          nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
          personale  proveniente  dalle  amministrazioni   o   uffici
          soppressi o riorganizzati in attuazione  della  lettera  f)
          nonche' di altre amministrazioni; 
              i)  individuazione  del   comparto   contrattuale   del
          personale dell'Agenzia  con  modalita'  tali  da  garantire
          l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; 
              l) determinazione della  dotazione  organica  di  fatto
          dell'Agenzia attraverso la corrispondente  riduzione  delle
          posizioni presenti nella pianta  organica  di  fatto  delle
          amministrazioni di provenienza  del  personale  ricollocato
          presso l'Agenzia medesima; 
              m)  rafforzamento  delle  funzioni  di  monitoraggio  e
          valutazione delle politiche e dei servizi; 
              n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
          privati    nonche'    operatori    del    terzo    settore,
          dell'istruzione secondaria, professionale e  universitaria,
          anche mediante  lo  scambio  di  informazioni  sul  profilo
          curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al  fine
          di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
          di lavoro, prevedendo,  a  tal  fine,  la  definizione  dei
          criteri  per  l'accreditamento   e   l'autorizzazione   dei
          soggetti  che  operano  sul  mercato  del   lavoro   e   la
          definizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  nei
          servizi pubblici per l'impiego; 
              o) valorizzazione  della  bilateralita'  attraverso  il
          riordino della disciplina vigente in materia, nel  rispetto
          dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
          anche al fine di definire  un  sistema  di  monitoraggio  e
          controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; 
              p) introduzione di  principi  di  politica  attiva  del
          lavoro che prevedano la promozione di un  collegamento  tra
          misure di sostegno al reddito della  persona  inoccupata  o
          disoccupata e misure volte al suo inserimento  nel  tessuto
          produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi  per
          la ricollocazione che vedano come parte le agenzie  per  il
          lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di  presa
          in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
          remunerazione,   proporzionate    alla    difficolta'    di
          collocamento, a fronte  dell'effettivo  inserimento  almeno
          per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a  cio'
          destinati, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica statale o regionale; 
              q) introduzione di modelli sperimentali, che  prevedano
          l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei
          soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
          buone pratiche realizzate a livello regionale; 
              r)  previsione  di  meccanismi   di   raccordo   e   di
          coordinamento delle funzioni  tra  l'Agenzia  e  l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS),  sia  a  livello
          centrale che a livello territoriale, al fine di  tendere  a
          una maggiore integrazione delle politiche  attive  e  delle
          politiche di sostegno del reddito; 
              s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e
          gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano
          competenze  in  materia  di  incentivi  all'autoimpiego   e
          all'autoimprenditorialita'; 
              t)  attribuzione  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
          controllo  del  rispetto  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni  che  devono  essere  garantite  su  tutto   il
          territorio nazionale; 
              u) mantenimento in capo alle regioni  e  alle  province
          autonome delle competenze in materia di  programmazione  di
          politiche attive del lavoro; 
              v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
          mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario
          di ammortizzatori  sociali,  al  fine  di  incentivarne  la
          ricerca attiva di una nuova occupazione,  secondo  percorsi
          personalizzati di istruzione,  formazione  professionale  e
          lavoro,  anche  mediante   l'adozione   di   strumenti   di
          segmentazione    dell'utenza    basati    sull'osservazione
          statistica; 
              z)  valorizzazione  del  sistema  informativo  per   la
          gestione del mercato del lavoro  e  il  monitoraggio  delle
          prestazioni erogate,  anche  attraverso  l'istituzione  del
          fascicolo  elettronico  unico  contenente  le  informazioni
          relative ai percorsi  educativi  e  formativi,  ai  periodi
          lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche  ed  ai
          versamenti contributivi, assicurando il  coordinamento  con
          quanto previsto dal comma 6, lettera i); 
              aa) integrazione del sistema informativo  di  cui  alla
          lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
          nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
          pratiche  di  inclusione  lavorativa  delle   persone   con
          disabilita' e agli ausili  ed  adattamenti  utilizzati  sui
          luoghi di lavoro; 
              bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro
          e  politiche  attive,  con   l'impiego   delle   tecnologie
          informatiche, secondo le  regole  tecniche  in  materia  di
          interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , allo scopo
          di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella  gestione
          delle politiche attive e favorire  la  cooperazione  con  i
          servizi privati, anche mediante la previsione di  strumenti
          atti a favorire il conferimento al  sistema  nazionale  per
          l'impiego delle informazioni relative ai  posti  di  lavoro
          vacanti.».