Art. 47 
 
        Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti 
 
  1. Per i soggetti che hanno sede o unita' locali nel territorio dei
Comuni (( di  cui  all'articolo  1  )),  che  abbiano  subito  danni,
verificati con perizia asseverata, per effetto degli  eventi  sismici
di cui all'articolo 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti,
connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente
dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  2. Per i  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  svolgono  attivita'
economica, l'agevolazione e' concessa nel  rispetto  della  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.