Art. 47 
 
             Aggiornamento degli obiettivi di riduzione 
                      dei rifiuti in discarica 
 
  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Obiettivi di riduzione  del  conferimento  di  rifiuti  in
discarica). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
presente  disposizione,  ciascuna  regione  elabora  ed  approva   un
apposito programma per la riduzione  dei  rifiuti  biodegradabili  da
collocare  in  discarica  ad  integrazione  del  piano  regionale  di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di  ambito
territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito,  a
livello provinciale, i seguenti obiettivi: 
  a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere  inferiori
a 173 kg/anno per abitante; 
  b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere  inferiori
a 115 kg/anno per abitante; 
  c) entro quindici anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili  devono  essere
inferiori a 81 kg/anno per abitante. 
  2. Il programma di cui al comma 1 prevede  in  via  prioritaria  la
prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei  medesimi
conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea. 
  3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del  numero  degli
abitanti superiori al 10 per cento devono  calcolare  la  popolazione
cui riferire gli obiettivi del programma di cui al comma 1 sulla base
delle effettive presenze all'interno del territorio  al  momento  del
maggiore afflusso. 
  4. I programmi e  i  relativi  stati  annuali  di  attuazione  sono
trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del  mare,  che  provvede  a  darne  comunicazione  alla  Commissione
europea».