Art. 47 
 
 
      (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) 
 
  1. I requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria per  l'ammissione
alle procedure di affidamento dei soggetti di  cui  all'articolo  45,
comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati  dagli
stessi con le modalita' previste dal presente codice, salvo  che  per
quelli relativi alla disponibilita' delle attrezzature  e  dei  mezzi
d'opera,  nonche'  all'organico  medio  annuo,  che  sono   computati
cumulativamente  in  capo  al  consorzio  ancorche'  posseduti  dalle
singole imprese consorziate. 
  2. Per i primi  cinque  anni  dalla  costituzione,  ai  fini  della
partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,  lettera
c),    alle    gare,    i    requisiti     economico-finanziari     e
tecnico-organizzativi  previsti  dalla  normativa  vigente  posseduti
dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo
al consorzio;