Art. 47 
 
 
        Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti 
 
  1. Per i soggetti che hanno sede o unita' locali nel territorio dei
Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano  subito  danni,  verificati
con perizia asseverata, per  effetto  degli  eventi  sismici  del  24
agosto 2016, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti,  connessi
agli eventi sismici, di qualsiasi natura  e  indipendentemente  dalle
modalita' di  fruizione  e  contabilizzazione,  non  concorrono  alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  2. Per i  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  svolgono  attivita'
economica, l'agevolazione e' concessa nel  rispetto  della  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.