(Accordo-art. 47)
 
                             Articolo 47 
 
                                Parti 
 
  1. Il titolare di un brevetto  e'  autorizzato  a  proporre  azioni
dinanzi al tribunale. 
 
  2.  Salvo  disposizione  contraria  dell'accordo  di  licenza,   il
titolare  di  una  licenza  esclusiva  riguardo  a  un  brevetto   e'
autorizzato a  proporre  azioni  dinanzi  al  tribunale  alle  stesse
condizioni del titolare di  un  brevetto,  purche'  quest'ultimo  sia
stato preliminarmente informato. 
 
  3. Il titolare di una licenza non esclusiva non  e'  autorizzato  a
proporre azioni dinanzi al tribunale, a  meno  che  il  titolare  del
brevetto non sia stato preliminarmente informato e che  l'accordo  di
licenza lo preveda espressamente. 
 
  4. Nelle azioni proposte dal titolare di una licenza,  il  titolare
del brevetto e'  autorizzato  a  partecipare  all'azione  dinanzi  al
tribunale. 
 
  5. La validita' di un brevetto non puo' essere contestata  mediante
un'azione per violazione proposta dal titolare della  licenza  se  il
titolare del brevetto non partecipa  al  procedimento.  La  parte  di
un'azione per violazione che intende contestare la  validita'  di  un
brevetto deve proporre azioni contro il titolare del brevetto. 
 
  6.  Qualsiasi  altra  persona  fisica  o  giuridica,  o   qualsiasi
organismo autorizzato a  proporre  azioni  conformemente  al  proprio
diritto nazionale, che siano  interessati  da  un  brevetto,  possono
proporre azioni conformemente al regolamento di procedura. 
 
  7. Qualsiasi persona fisica  o  giuridica,  o  qualsiasi  organismo
autorizzato a proporre azioni conformemente al suo diritto  nazionale
e che sia oggetto di una decisione  presa  dall'Ufficio  europeo  dei
brevetti nello svolgimento dei compiti  di  cui  all'articolo  9  del
regolamento (UE) n. 1257/2012, sono autorizzati a proporre  azioni  a
norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).