Art. 47 Disciplina relativa al nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori di cui all'articolo 7, decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole da: «Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza» a «un componente ciascuno del collegio.» sono soppresse. 2. Al termine della procedura di liquidazione dell'«IMAIE in liquidazione», di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, l'eventuale residuo attivo e' ripartito a favore degli artisti interpreti ed esecutori con modalita' e criteri di destinazione delle somme definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole: «Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati.» sono soppresse.
Note all'art. 47: - Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7. Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'art. 14 del codice civile, e' costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti, il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalita' giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo.. 2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'art. 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE e' trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Limitatamente a tale fine si applica l'art. 2112 del codice civile. 3. Gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso. 3-bis. I dati idonei ad attestare l'identita' e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.». - Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7. Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'art. 14 del codice civile, e' costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti, il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalita' giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo. Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'art. 7 della legge n. 93 del 1992, e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di mancata trasmissione al nuovo IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio. 2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'art. 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE e' trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Limitatamente a tale fine si applica l'art. 2112 del codice civile. 3. Gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso. 3-bis. I dati idonei ad attestare l'identita' e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.». - Per i riferimenti normativi della legge 29 giugno 2010, n. 100, si veda nelle note alle premesse.