Art. 47 Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al secondo periodo, le parole: "in un apposito atto" sono sostituite dalle seguenti: "con apposite linee guida"; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresi', disciplinate le modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonche' sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.".
Note all'art. 47: - Si riporta l'art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 78 (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici). - 1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilita' e moralita', nonche' di comprovata competenza e professionalita' nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalita' che l'Autorita' definisce con apposite linee guida, valutando la possibilita' di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12. 1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresi', disciplinate le modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonche' sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.".