Art. 47 Abrogazioni 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati: a) la legge 3 agosto 1961, n. 833; b) gli articoli 1, 31, 32, 33 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212; c) il Titolo I e il Titolo II della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ad eccezione dell'articolo 90; e) l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 e la relativa tabella B allegata al medesimo decreto legislativo; f) l'articolo 2136, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati: a) gli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289; c) l'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
Note all'art. 47: - Per i riferimenti alla legge 3 agosto 1961, n. 833 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti alla legge 1° febbraio 1989, n. 53, si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'articolo 90 del citato regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126: "Art. 90. - Il grado di sottotenente di complemento puo' essere conferito, a domanda, ai marescialli ed ai brigadieri all'atto in cui vengono collocati a riposo o passano ad impieghi civili dello Stato, purche' essi rispondano alle seguenti condizioni: 1 non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta'; 2 abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni del loro grado; 3 conservino la prescritta idoneita' fisica; 4 siano dichiarati idonei dalla commissione di avanzamento; 5 si trovino in posizione sociale ed economica tale da garantire il prestigio del grado di ufficiale.". - Si riporta l'articolo 12 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, come modificato dal presente decreto: "Art. 12 (Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter e 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che: a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995: e' attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo; e' conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo; b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo. 2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1 settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente e' conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo. 3. 4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianita' previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. (abrogato). 6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalita' di cui al successivo articolo 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo "Esecutori" della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.". - La Tabella B allegata al citato decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, abrogata dal presente decreto, recava: Gradualita' dei requisiti temporali occorrenti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento. .". - Si riporta l'articolo 2136 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: "Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare: a) il capo II del titolo IV; b) la sezione IV del capo I del titolo V; c) l'articolo 622; d) l'articolo 721; e) gli articoli 878 e 879; f) l'articolo 881; g) l'articolo 886; g-bis) l'articolo 892; h) l'articolo 897; i) l'articolo 898; l) l'articolo 900; m) l'articolo 911; n) l'articolo 932; o) l'articolo 938, nonche' l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5; p) l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5; q) (abrogata); r) l'articolo 1091, nonche' l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; s) la sezione IV del capo III del titolo V; t) la sezione III del capo VII del titolo V; u) la sezione VIII del capo VII del titolo V; v) z) la sezione IV del capo IV del titolo VII; aa) l'articolo 1394; bb) il capo XVI del titolo VII; cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII; dd) il capo XVIII del titolo VII; ee) il titolo VIII; ff) l'articolo 1493; gg). 2. Si applicano al Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni del presente codice: a) l'articolo 192; b) l'articolo 558; c) l'articolo 2229, comma 6. 3. Per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa, ove previsto, e' da intendersi al Ministro, al Ministero dell'economia e delle finanze o al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2135. - Per il testo del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 33, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abrogato dal presente decreto, si vedano le note all'art. 45.