Art. 47 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati: 
    a) la legge 3 agosto 1961, n. 833; 
    b) gli articoli 1, 31, 32, 33 e 35 della legge 10 maggio 1983, n.
212; 
    c) il Titolo I e il Titolo II della legge 1°  febbraio  1989,  n.
53; 
    d) il  regio  decreto  3  gennaio  1926,  n.  126,  ad  eccezione
dell'articolo 90; 
      e) l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 28  febbraio
2001, n. 67 e la relativa tabella  B  allegata  al  medesimo  decreto
legislativo; 
      f)  l'articolo  2136,  comma  1,  lettera   q),   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati: 
    a) gli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e  43-ter
della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    b) l'articolo 33, comma 2,  ultimo  periodo,  legge  27  dicembre
2002, n. 289; 
    c) l'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Per i riferimenti alla legge 3 agosto 1961, n. 833 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla legge 1° febbraio 1989, n. 53,
          si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 90 del citato regio  decreto  3
          gennaio 1926, n. 126: 
              "Art. 90. - Il grado  di  sottotenente  di  complemento
          puo' essere conferito, a  domanda,  ai  marescialli  ed  ai
          brigadieri all'atto in cui vengono  collocati  a  riposo  o
          passano  ad  impieghi  civili  dello  Stato,  purche'  essi
          rispondano alle seguenti condizioni: 
              1 non abbiano superato il  quarantacinquesimo  anno  di
          eta'; 
              2 abbiano lodevolmente  disimpegnato  le  funzioni  del
          loro grado; 
              3 conservino la prescritta idoneita' fisica; 
              4  siano  dichiarati  idonei   dalla   commissione   di
          avanzamento; 
              5 si trovino in posizione sociale ed economica tale  da
          garantire il prestigio del grado di ufficiale.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  12   del   citato   decreto
          legislativo 28 febbraio 2001, n. 67,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 12 (Disposizioni transitorie  per  i  marescialli
          aiutanti). - 1. A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, in  deroga  ai  requisiti  di  anzianita'
          previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli  58-ter  e
          58-quater del  decreto  di  inquadramento,  ai  marescialli
          aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo
          della Guardia di finanza, che: 
              a) hanno conseguito il grado  di  maresciallo  maggiore
          del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui
          e' stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la  nomina
          a  "carica  speciale",  con  decorrenza  anteriore  al   1°
          settembre 1995:  e'  attribuito  il  trattamento  economico
          aggiuntivo  di  cui  all'articolo  58-ter  del  decreto  di
          inquadramento, fermo restando il  possesso,  alla  medesima
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  dei
          requisiti di cui alle lettere b),  c)  e  d)  previsti  dal
          medesimo articolo; e' conferita, nell'ordine di  iscrizione
          nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente  di
          cui all'articolo 58-quater del  decreto  di  inquadramento,
          con  l'attribuzione  del  relativo  trattamento  economico,
          fermo restando il possesso, alla medesima data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, dei requisiti di  cui  alle
          lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo; 
              b) hanno conseguito ovvero conseguano  tale  grado  con
          decorrenza anteriore alla data di entrata in  vigore  dello
          stesso decreto, e' attribuito lo scatto aggiuntivo previsto
          dall'articolo 58-ter del decreto  di  inquadramento,  fermo
          restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere  b),
          c) e d) previsti dal medesimo articolo. 
              2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al  1°
          gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di  maresciallo
          maggiore del  preesistente  ruolo  sottufficiali,  compresi
          coloro a cui e' stata attribuita la qualifica di "aiutante"
          e la nomina a "carica speciale", con  decorrenza  anteriore
          al 1 settembre 1995, i quali, alla  medesima  data  del  1°
          gennaio 2005, non risultino in possesso  dei  requisiti  di
          cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e  c),  del
          decreto di inquadramento, la qualifica  di  luogotenente e'
          conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello  di
          maturazione dei requisiti di  cui  alle  lettere  b)  e  c)
          dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme
          restando le  condizioni  indicate  alla  lettera  d)  dello
          stesso articolo. 
              3. 
              4. Per le procedure di conferimento della qualifica  di
          luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in
          deroga ai requisiti di anzianita'  previsti  dal  comma  1,
          lettera  a),  dell'articolo  58-quater   del   decreto   di
          inquadramento  e  fermi  restando  gli  altri  requisiti  e
          condizioni di cui  al  medesimo  articolo,  ai  fini  della
          partecipazione   alla   selezione   per   titoli   per   il
          conferimento   della   qualifica   di   luogotenente,    ai
          marescialli aiutanti e' richiesta una permanenza minima nel
          grado di sette anni per  il  personale  con  anzianita'  di
          grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il  31  dicembre
          1995, e di sette anni e  sei  mesi  per  il  personale  con
          anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 1996  ed  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              5. (abrogato). 
              6. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  si
          applicano, con le modalita' di cui al  successivo  articolo
          15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente
          al ruolo "Esecutori" della banda musicale del  Corpo  della
          Guardia di finanza,  comunque  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto.". 
              - La Tabella B allegata al citato  decreto  legislativo
          28 febbraio 2001, n. 67,  abrogata  dal  presente  decreto,
          recava: 
              Gradualita'  dei  requisiti  temporali  occorrenti  per
          l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui  all'articolo
          58-ter del decreto di inquadramento. 
              .". 
              -  Si  riporta  l'articolo  2136  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della
          Guardia di finanza). - 1. Si  applicano  al  personale  del
          Corpo della Guardia di finanza, in quanto  compatibili,  le
          seguenti   disposizioni   del   libro   IV    del    codice
          dell'ordinamento militare: 
              a) il capo II del titolo IV; 
              b) la sezione IV del capo I del titolo V; 
              c) l'articolo 622; 
              d) l'articolo 721; 
              e) gli articoli 878 e 879; 
              f) l'articolo 881; 
              g) l'articolo 886; 
              g-bis) l'articolo 892; 
              h) l'articolo 897; 
              i) l'articolo 898; 
              l) l'articolo 900; 
              m) l'articolo 911; 
              n) l'articolo 932; 
              o) l'articolo 938, nonche' l'articolo 992, per  la  cui
          disposizione  prevista   al   comma   1,   il   riferimento
          all'articolo 909, comma 4, e'  da  intendersi  all'articolo
          2145, comma 5; 
              p) l'articolo 1008, per la cui disposizione prevista al
          comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma
          4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5; 
              q) (abrogata); 
              r) l'articolo 1091, nonche' l'articolo 1099, intendendo
          per numeri o contingenti  massimi  i  volumi  organici  dei
          colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo  2001,
          n. 69; 
              s) la sezione IV del capo III del titolo V; 
              t) la sezione III del capo VII del titolo V; 
              u) la sezione VIII del capo VII del titolo V; 
              v) 
              z) la sezione IV del capo IV del titolo VII; 
              aa) l'articolo 1394; 
              bb) il capo XVI del titolo VII; 
              cc) la sezione I del capo XVII del titolo VII; 
              dd) il capo XVIII del titolo VII; 
              ee) il titolo VIII; 
              ff) l'articolo 1493; 
              gg). 
              2. Si applicano al Corpo della Guardia di  finanza,  in
          quanto compatibili, le seguenti ulteriori disposizioni  del
          presente codice: 
              a) l'articolo 192; 
              b) l'articolo 558; 
              c) l'articolo 2229, comma 6. 
              3. Per le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2,  il
          riferimento al Ministro o al Ministero  della  difesa,  ove
          previsto,  e'  da  intendersi  al  Ministro,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze o al Comandante generale  del
          Corpo della Guardia  di  finanza,  ai  sensi  dell'articolo
          2135. 
              -  Per  il  testo  del   comma   2,   ultimo   periodo,
          dell'articolo 33, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
          abrogato dal presente decreto, si vedano le  note  all'art.
          45.