Art. 47 
 
 
                             Iscrizione 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione
nel Registro unico nazionale del  Terzo  settore  e'  presentata  dal
rappresentante legale dell'ente o della rete associativa  cui  l'ente
eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della
Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la  sede  legale,
depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati,  ed
indicando  la  sezione  del  registro  nella  quale   l'ente   chiede
l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione  nella
sezione di cui all'articolo 46 comma  1,  lettera  e)  e'  presentata
all'Ufficio statale del Registro unico nazionale. 
  2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica  la  sussistenza
delle condizioni previste dal presente  Codice  per  la  costituzione
dell'ente quale ente del Terzo settore, nonche' per la sua iscrizione
nella sezione richiesta. 
  3.   L'ufficio   del   Registro,   entro sessanta   giorni    dalla
presentazione della domanda, puo': 
    a) iscrivere l'ente; 
    b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; 
    c) invitare l'ente a completare o rettificare la  domanda  ovvero
ad integrare la documentazione. 
  4. Decorsi sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda  o
dalla presentazione della domanda  completata  o  rettificata  ovvero
della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la
domanda di iscrizione s'intende accolta. 
  5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del  Terzo  settore
sono redatti in conformita' a modelli standard tipizzati, predisposti
da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del
Terzo   settore,   verificata   la    regolarita'    formale    della
documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
iscrive l'ente nel Registro stesso. 
  6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e' ammesso ricorso
avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.