(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
 
 
                         Diritto allo studio 
 
    1. Ai dipendenti sono  concessi  -  in  aggiunta  alle  attivita'
formative programmate  dall'amministrazione  -  permessi  retribuiti,
nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e
nel limite massimo, arrotondato  all'unita'  superiore,  del  3%  del
personale  in  servizio  a  tempo   indeterminato   presso   ciascuna
amministrazione,  all'inizio  di  ogni   anno.   Le   amministrazioni
articolate sul territorio provvedono a ripartire  il  contingente  di
personale di cui al presente comma tra le varie sedi. 
    2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori  con
rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a  sei
mesi  continuativi,  comprensivi   anche   di   eventuali   proroghe.
Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale gia' stabilito al
comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale  di  cui
al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno
solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato. 
    3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo  determinato,  di
cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti  per  il
diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui  all'art.  10
della legge n. 300 del 1970. 
    4.  I  permessi  di  cui  al  comma  1  sono  concessi   per   la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuole  di  istruzione  primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali,  pareggiate  o
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio  di  titoli
di   studio   legali   o   attestati    professionali    riconosciuti
dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. 
    5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai  corsi
ha diritto all'assegnazione  a  turni  di  lavoro  che  agevolino  la
frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli  esami  e  non  puo'
essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' al  lavoro
nei giorni festivi o di riposo settimanale. 
    6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del
3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo  il
seguente ordine di priorita': 
      a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di  studi
e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli
esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; 
      b) dipendenti che frequentino per la prima volta  gli  anni  di
corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che,  nell'ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli  anni  ancora  precedenti
escluso il primo, ferma restando, per  gli  studenti  universitari  e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); 
      c) dipendenti ammessi a frequentare  le  attivita'  didattiche,
che non si trovino nelle condizioni di cui  alle  lettere  a)  e  b),
nonche' dipendenti di cui al comma 12 del presente articolo. 
    7. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al  comma  6,
la  precedenza  e'  accordata,   nell'ordine,   ai   dipendenti   che
frequentino corsi di  studio  della  scuola  media  inferiore,  della
scuola  media  superiore,  universitari  o  post-universitari  o  che
frequentino i corsi di cui al comma 12. 
    8. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri  indicati  nei
commi 6 e 7 sussista ancora parita' di condizioni,  sono  ammessi  al
beneficio i dipendenti che non abbiano  mai  usufruito  dei  permessi
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso  e,  in  caso  di
ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'. 
    9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i
dipendenti  interessati  devono  presentare,  prima  dell'inizio  dei
corsi, il certificato di  iscrizione  e,  al  termine  degli  stessi,
l'attestato di partecipazione e quello degli esami  sostenuti,  anche
se con esito negativo. In mancanza delle predette  certificazioni,  i
permessi gia' utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi
personali. 
    10. Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  o
a  tempo  determinato,  ai  sensi  del  comma  1,  iscritti  a  corsi
universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale,  i
permessi per motivi di studio sono concessi  in  misura  ridotta,  in
proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso  di  laurea
rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo  studente  a
tempo parziale. 
    11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel  comma
4, il dipendente puo' utilizzare, per il  solo  giorno  della  prova,
anche i permessi per esami previsti dall'art. 31,  comma  1,  lettera
a). 
    12. I permessi di cui al presente articolo sono  fruiti,  con  le
modalita'  di  cui  ai  commi  precedenti,   anche   dai   dipendenti
appartenenti a  profili  professionali  comportanti  l'iscrizione  ad
ordini o collegi professionali, per la  partecipazione  ai  corsi  di
formazione organizzati dagli ordini e collegi  o  da  altri  soggetti
autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia.