Art. 47 
 
 
                     Formazione ed approvazione 
                          della graduatoria 
 
  1. La votazione complessiva di  ciascun  candidato  e'  data  dalla
somma della media dei voti riportati nella prova scritta con il  voto
ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione
dei titoli. 
  2. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine  l'anzianita'  di
servizio, l'anzianita' di qualifica e la maggiore eta'. 
  3. Con decreto del Capo della Polizia -  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento,  e'
approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori  del
concorso. 
  4. Il decreto di approvazione della  graduatoria  di  merito  e  di
dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito.