Art. 47 Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla Rubrica, le parole «delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse; b) al comma 2, primo periodo, le parole «le amministrazioni titolari» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,», le parole «all'articolo 68, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter),» e il secondo periodo e' soppresso; c) al comma 3, le parole da «la raccolta» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 50»; d) al comma 4, le parole da «ai sensi dell'articolo» fino alla fine del periodo sono soppresse; e) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.
Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati). - 1. 2. I dati e i documenti che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter), del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali.. 3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 50. 4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale. 5. (abrogato). 6. (abrogato). 7. (abrogato). 8. 9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.».