Art. 47 
 
 
          Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla Rubrica, le parole «delle pubbliche  amministrazioni»  sono
soppresse; 
  b) al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole  «le  amministrazioni
titolari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i  soggetti  di   cui
all'articolo 2, comma 2,», le parole «all'articolo 68, comma 3,» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e
l-ter),» e il secondo periodo e' soppresso; 
  c) al comma 3, le parole  da  «la  raccolta»  fino  alla  fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «la formazione, la raccolta e
la gestione di dati, i soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
prevedono  clausole   idonee   a   consentirne   l'utilizzazione   in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 50»; 
  d) al comma 4, le parole da «ai sensi dell'articolo» fino alla fine
del periodo sono soppresse; 
  e) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  52  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati).  -
          1. 
              2.  I  dati  e  i  documenti  che  i  soggetti  di  cui
          all'articolo  2,  comma  2,   pubblicano,   con   qualsiasi
          modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   h),   del   decreto
          legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati
          come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 1, comma  1,
          lettere l-bis) e l-ter), del presente Codice, ad  eccezione
          dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali.. 
              3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi  dei
          contratti di appalto relativi  a  prodotti  e  servizi  che
          comportino la formazione, la  raccolta  e  la  gestione  di
          dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  prevedono
          clausole   idonee   a   consentirne   l'utilizzazione    in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 50. 
              4. Le attivita' volte a garantire l'accesso  telematico
          e il riutilizzo dei dati  delle  pubbliche  amministrazioni
          rientrano tra i parametri di valutazione della  performance
          dirigenziale. 
              5. (abrogato). 
              6. (abrogato). 
              7. (abrogato). 
              8. 
              9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal  presente
          articolo con le risorse umane, strumentali,  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente.».