Art. 47. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato 1. Il Fondo di cui al presente articolo e' riferito ai dirigenti delle universita' ed aziende ospedaliero-universitarie nonche' ai dirigenti di seconda fascia preposti da uffici dirigenziali non generali di Enti di ricerca ed ASI. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 7 del CCNL Area VII del 28 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, come disciplinato dai precedenti CCNL e dalle vigenti norme di legge in materia, e' incrementato dell'1,7% calcolato sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui al presente articolo. 3. Per l'Enea, gli incrementi, calcolati con le modalita' stabilite al comma 2, alimentano il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato definito, per tale ente, in applicazione della disciplina di cui all'art. 29 del CCNL 28 luglio 2010, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. 4. Le risorse di cui al comma 2 concorrono agli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 45, comma 5 e, per l'intera parte residua, sono destinati alla retribuzione di risultato.