Art. 47. Irregolarita' sanabili e diffida ad adempiere 1. La Direzione centrale invia all'ente locale un avviso, assegnando un congruo termine per sanare le seguenti irregolarita' nella gestione dei servizi, riscontrate in sede di controllo di cui all'art. 5 del decreto: a) mancata corrispondenza nell'esecuzione dei servizi prestati rispetto alle previsioni del progetto approvato e delle Linee guida; b) mancato inserimento e mancato aggiornamento di dati sulla banca dati Siproimi e sulla piattaforma FNAsilo; c) mancata autorizzazione o comunicazione sulla variazione delle strutture di cui agli articoli 20, 21 e 22, comma 2; d) omessa presentazione al Servizio centrale, nei termini previsti, delle relazioni annuali e delle schede semestrali di cui all'art. 42, comma 4, delle Linee guida; e) mancata rispondenza delle strutture di accoglienza ai requisiti previsti dall'art. 19; f) mancata nomina del revisore contabile indipendente; g) erogazione dei servizi in favore di soggetti diversi da quelli ammessi all'accoglienza nel Siproimi; h) sospensione delle attivita' finanziate non autorizzata ai sensi dell'art. 27 o mancata riattivazione dei servizi sospesi nei termini indicati dal provvedimento di sospensione. 2. In caso di inottemperanza entro i termini dell'avviso di cui comma 1, la Direzione centrale diffida l'ente locale a sanare le situazioni rilevate. in caso di perdurante inottemperanza, il direttore centrale dispone la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 46.