Art. 47 
 
             Disposizioni sul trasporto pubblico locale 
 
  1. All'articolo  27  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) all'alinea, la parola «2018» e' sostituita con la  seguente:
«2020»; 
      2) alla lettera c), le parole  «secondo  anno  successivo  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono sostituite dalla seguente: «2021»; 
    b) il comma 2-bis e' sostituto dal seguente: «2-bis. Ai fini  del
riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto  delle
variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento,  rispetto
al  2017,  dei  costi  del  canone  di   accesso   all'infrastruttura
ferroviaria introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana  Spa,
con decorrenza dal  1°  gennaio  2018,  in  ottemperanza  ai  criteri
stabiliti  dall'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  ai  sensi
dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214. Tali variazioni  sono  determinate  a  preventivo  e  consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019.  Le
variazioni fissate a preventivo sono soggette a  verifica  consuntiva
ed eventuale  conseguente  revisione  in  sede  di  saldo  a  partire
dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione  resa,  entro  il
mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i
servizi  di  trasporto  pubblico  ferroviario  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Osservatorio,  di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
nonche' alle Regioni, a pena della  sospensione  dell'erogazione  dei
corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni
in analogia a quanto disposto al comma  7  dell'articolo  16-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Ai fini del riparto del saldo  2019
si terra' conto dei soli dati a consuntivo relativi  alle  variazioni
2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti  i  servizi  di
trasporto pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di  cui  al
precedente  periodo  e  con  le  medesime  penalita'   in   caso   di
inadempienza.»; 
    c) al comma 4, la parola «Nelle» e' sostituita con le  parole  «A
partire dal mese di gennaio 2018 e nelle»; 
    d) al comma 6, le parole «novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «l'anno 2020», le parole «e  non  oltre  i
successivi centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno
2021» e le parole «i  predetti  centoventi  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'anno 2021»; 
    e) al comma 8, le parole «, e comunque non oltre il  31  dicembre
2018» sono soppresse. 
  ((1-bis. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto
pubblico  locale,  all'articolo  1,  comma  232,   della   legge   23
dicembre2014, n.190, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche', fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi  particolari
specifiche dimensionali gia' adibiti  al  trasporto  pubblico  locale
nelle isole minori».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 27 del  decreto-legge
          24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21  giugno  2017,  n.  96  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  finanziaria,  iniziative  a  favore   degli   enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1.
          All'articolo 1, dopo  il  comma  534-ter,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti: 
                  "534-quater. Nelle more del  riordino  del  sistema
          della fiscalita'  regionale,  secondo  i  principi  di  cui
          all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo
          di cui all'articolo 16-bis, comma 1,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n.  95,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminata  nell'importo
          di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000  euro
          a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i
          conguagli di cui all'articolo unico, comma 4,  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 26  luglio  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  21  agosto
          2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi. 
                  534-quinquies.  Il  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri 26  luglio  2013,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21  agosto  2013,  non  trova
          applicazione a decorrere dall'anno 2017.". 
                2. A decorrere dall'anno 2020, il riparto  del  Fondo
          di cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni
          anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281.  In  caso  di  mancata  intesa  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281.  Il  suddetto  riparto  e'  operato
          sulla base dei seguenti criteri: 
                  a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al
          dieci per cento  dell'importo  del  Fondo  sulla  base  dei
          proventi complessivi  da  traffico  e  dell'incremento  dei
          medesimi  registrato,  tenuto  conto  di  quanto   previsto
          dall'articolo 19,  comma  5,  del  decreto  legislativo  19
          novembre  1997,  n.  422,  tra  l'anno  2014  e  l'anno  di
          riferimento, con rilevazione  effettuata  dall'Osservatorio
          di cui all'articolo 1, comma 300, della legge  24  dicembre
          2007,  n.  244.  Negli  anni  successivi,   la   quota   e'
          incrementata del cinque per cento  dell'importo  del  Fondo
          per ciascun anno fino a  raggiungere  il  venti  per  cento
          dell'importo del predetto Fondo; 
                  b) suddivisione tra le regioni di una  quota  pari,
          per il primo anno, al  dieci  per  cento  dell'importo  del
          Fondo in base a quanto previsto dal  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione  dei
          costi standard, di cui  all'articolo  1,  comma  84,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli  anni  successivi  la
          quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del
          Fondo per ciascun anno fino  a  raggiungere  il  venti  per
          cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di  tale
          quota si  tiene  conto  della  presenza  di  infrastrutture
          ferroviarie di carattere regionale; 
                  c) suddivisione  della  quota  residua  del  Fondo,
          sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le
          percentuali regionali  di  cui  alla  tabella  allegata  al
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  trasporti,  di
          concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati  di
          servizio di cui al comma  6  che,  a  decorrere  dal  2021,
          sostituiscono le predette percentuali  regionali,  comunque
          entro i limiti di  spesa  complessiva  prevista  dal  Fondo
          stesso; 
                  d) riduzione in  ciascun  anno  delle  risorse  del
          Fondo da trasferire  alle  regioni  qualora  i  servizi  di
          trasporto  pubblico  locale  e  regionale   non   risultino
          affidati con procedure di evidenza  pubblica  entro  il  31
          dicembre dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,
          ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima  data
          il bando di gara, nonche' nel caso  di  gare  non  conformi
          alle  misure  di  cui  alle  delibere   dell'Autorita'   di
          regolazione dei trasporti adottate ai  sensi  dell'articolo
          37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n.  201,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  22
          dicembre 2011,  n.  214,  qualora  bandite  successivamente
          all'adozione  delle  predette  delibere.  La  riduzione  si
          applica a decorrere dall'anno 2021; in  ogni  caso  non  si
          applica ai contratti di servizio  affidati  in  conformita'
          alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento
          (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  23  ottobre  2007,  e  alle   disposizioni   normative
          nazionali vigenti. La riduzione, applicata  alla  quota  di
          ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da
          a) a c), e' pari al  quindici  per  cento  del  valore  dei
          corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le
          predette procedure. Le risorse derivanti da tali  riduzioni
          sono ripartite tra le altre Regioni con le modalita' di cui
          al presente comma, lettere a), b) e c); 
                  e)  in  ogni  caso,  al  fine  di   garantire   una
          ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili,
          il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a)  a
          d) non puo' determinare per ciascuna regione una  riduzione
          annua maggiore del cinque per  cento  rispetto  alla  quota
          attribuita nell'anno precedente; ove l'importo  complessivo
          del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore  a  quello
          dell'anno  precedente,  tale  limite  e'  rideterminato  in
          misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel
          primo quinquennio  di  applicazione  il  riparto  non  puo'
          determinare  per  ciascuna  regione,  una  riduzione  annua
          maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse  trasferite
          nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno  di
          riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite e'
          rideterminato in misura proporzionale  alla  riduzione  del
          Fondo medesimo; 
                  e-bis) destinazione annuale dello 0,025  per  cento
          dell'ammontare  del  Fondo  alla  copertura  dei  costi  di
          funzionamento  dell'Osservatorio  di  cui  all'articolo  1,
          comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al  comma
          1 si tiene annualmente conto delle variazioni per  ciascuna
          Regione in incremento o decremento, rispetto al  2017,  dei
          costi del canone di accesso all'infrastruttura  ferroviaria
          introdotte dalla societa' Rete  ferroviaria  italiana  Spa,
          con decorrenza dal 1°  gennaio  2018,  in  ottemperanza  ai
          criteri  stabiliti  dall'Autorita'   di   regolazione   dei
          trasporti ai sensi dell'articolo  37,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.  Tali
          variazioni  sono  determinate  a  preventivo  e  consuntivo
          rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
          2019. Le variazioni fissate a preventivo  sono  soggette  a
          verifica consuntiva ed eventuale conseguente  revisione  in
          sede di  saldo  a  partire  dall'anno  2020  a  seguito  di
          apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
          ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
          trasporto   pubblico   ferroviario   al   Ministero   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   per   il    tramite
          dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244,  nonche'  alle  Regioni,  a
          pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
          cui ai relativi contratti di servizio  con  le  Regioni  in
          analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo  16-bis
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  Ai  fini
          del riparto del saldo 2019 si terra' conto dei soli dati  a
          consuntivo  relativi  alle  variazioni  2018  comunicati  e
          certificati dalle imprese esercenti i servizi di  trasporto
          pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di  cui  al
          precedente periodo e con le medesime penalita' in  caso  di
          inadempienza. 
                3. Al fine di  garantire  un'efficace  programmazione
          delle risorse,  gli  effetti  finanziari  sul  riparto  del
          Fondo, derivanti dall'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a  quello
          di riferimento. 
                4. A partire dal mese di gennaio 2018  e  nelle  more
          dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma  2,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
          anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione,  l'ottanta
          per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione  e'
          effettuata  sulla  base  delle  percentuali  attribuite   a
          ciascuna regione l'anno precedente. Le  risorse  erogate  a
          titolo di anticipazione sono oggetto  di  integrazione,  di
          saldo o  di  compensazione  con  gli  anni  successivi.  La
          relativa erogazione alle regioni  a  statuto  ordinario  e'
          disposta con cadenza mensile. 
                5.  Le  amministrazioni  competenti,   al   fine   di
          procedere  sulla  base  di  dati  istruttori  uniformi,  si
          avvalgono dell'Osservatorio di cui  all'articolo  1,  comma
          300,  della  legge  24   dicembre   2007,   n.   244,   per
          l'acquisizione dei dati economici,  finanziari  e  tecnici,
          relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di
          indagini  conoscitive  e  approfondimenti  in  materia   di
          trasporto   pubblico   regionale   e   locale,   prodromici
          all'attivita' di  pianificazione  e  monitoraggio.  A  tale
          scopo  i  suddetti   soggetti   forniscono   semestralmente
          all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia  dei  dati  da
          acquisire dalle aziende esercenti i  servizi  di  trasporto
          pubblico. 
                6. Ai fini del riparto del Fondo, entro l'anno  2020,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, nonche' previo  parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, sono definiti i criteri con cui le regioni  a
          statuto  ordinario  determinano  i  livelli  adeguati   dei
          servizi di trasporto pubblico locale e regionale con  tutte
          le  modalita',  in  coerenza  con  il   raggiungimento   di
          obiettivi di  soddisfazione  della  domanda  di  mobilita',
          nonche'  assicurando  l'eliminazione  di  duplicazioni   di
          servizi sulle  stesse  direttrici  e  l'applicazione  delle
          disposizioni   di   cui    all'articolo    34-octies    del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221,
          privilegiando soluzioni innovative e  di  minor  costo  per
          fornire servizi di mobilita' nelle aree a  domanda  debole,
          quali scelte di sostituzione modale. Le regioni  provvedono
          alla determinazione  degli  adeguati  livelli  di  servizio
          entro l'anno 2021 e provvedono,  altresi',  contestualmente
          ad una riprogrammazione dei servizi  anche  modificando  il
          piano  di   cui   all'articolo   16-bis,   comma   4,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  In  caso
          di inadempienza della regione entro l'anno 2021, si procede
          ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
                7. A decorrere dal 1° gennaio  2018  e'  abrogato  il
          comma 6 dell'articolo 16-bis  del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135. A decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate
          al predetto articolo 16-bis  del  citato  decreto-legge  le
          seguenti ulteriori modificazioni: 
                  a) i commi 3 e 5 sono abrogati; 
                  b) al comma 4, primo  periodo,  le  parole:  "Entro
          quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al
          comma 3,"  e  le  parole:  ",  in  conformita'  con  quanto
          stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3,"  sono
          soppresse e le parole: "le Regioni" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Le Regioni"; 
                  c) al  comma  9,  primo  periodo,  le  parole:  "il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 3"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri". 
                8.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          26 giugno 2013, n. 148, con le successive  rideterminazioni
          e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31
          dicembre dell'anno  precedente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 2, alinea. 
                8-bis. I costi standard determinati  in  applicazione
          del  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori  programmatori  ivi
          definiti con criteri di  efficienza  ed  economicita'  sono
          utilizzati dagli enti che affidano i servizi  di  trasporto
          pubblico locale e regionale come  elemento  di  riferimento
          per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei
          corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre  1997,
          n.  422,  e  delle  normative  europee  sugli  obblighi  di
          servizio  pubblico,  con  le  eventuali  integrazioni   che
          tengano conto  della  specificita'  del  servizio  e  degli
          obiettivi degli enti locali in  termini  di  programmazione
          dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le
          disposizioni del presente comma si applicano  ai  contratti
          di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017. 
                8-ter. All'articolo 19  del  decreto  legislativo  19
          novembre  1997,  n.  422,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il
          seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, la soglia minima del rapporto  di  cui  al  precedente
          periodo puo' essere  rideterminata  per  tenere  conto  del
          livello della  domanda  di  trasporto  e  delle  condizioni
          economiche e sociali"; 
                  b) il comma 6 e' abrogato. 
                8-quater. Le disposizioni di cui al  comma  8-ter  si
          applicano dal 1º gennaio 2018. 
                8-quinquies. Al fine di consentire  il  conseguimento
          degli obiettivi di copertura dei  costi  con  i  ricavi  da
          traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi
          tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del
          principio     di     semplificazione,     dell'applicazione
          dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei
          livelli di servizio e della  media  dei  livelli  tariffari
          europei, del corretto rapporto tra  tariffa  e  abbonamenti
          ordinari,   dell'integrazione   tariffaria   tra    diverse
          modalita' e gestori. Le disposizioni del precedente periodo
          si   applicano   ai   contratti   di   servizio   stipulati
          successivamente alla data  di  adozione  dei  provvedimenti
          tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in
          essere alla medesima data solo in caso di aumenti  maggiori
          del doppio  dell'inflazione  programmata,  con  conseguente
          riduzione  del  corrispettivo  del  medesimo  contratto  di
          importo pari al  70  per  cento  dell'aumento  stimato  dei
          ricavi da traffico  conseguente  alla  manovra  tariffaria,
          fatti salvi i casi in  cui  la  fattispecie  non  sia  gia'
          disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari
          sono  aggiornati   sulla   base   delle   misure   adottate
          dall'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  ai   sensi
          dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
                8-sexies.  Il  gestore   del   servizio   a   domanda
          individuale,  i  cui   proventi   tariffari   non   coprano
          integralmente i costi  di  gestione,  deve  indicare  nella
          carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale
          la quota parte, espressa in termini percentuali, del  costo
          totale di erogazione del servizio a  carico  della  finanza
          pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. 
                8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di
          trasporto regionale e' attribuito alla  regione  Umbria  un
          contributo straordinario dell'importo complessivo di  45,82
          milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno  2017
          e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte  ai
          debiti verso la societa' Busitalia - Sita Nord  Srl  e  sue
          controllate. 
                8-octies. Agli oneri derivanti dal  comma  8-septies,
          pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni
          di   euro   per   l'anno   2018,   si   provvede   mediante
          corrispondente utilizzo del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione - programmazione 2014-2020.  I  predetti  importi,
          tenuto conto della localizzazione territoriale della misura
          di cui al comma 8-septies,  sono  portati  in  prededuzione
          dalla quota  ancora  da  assegnare  alla  medesima  regione
          Umbria a valere sulle risorse della  citata  programmazione
          2014-2020. 
                9. Al fine  di  favorire  il  rinnovo  del  materiale
          rotabile, lo stesso puo' essere acquisito dalle imprese  di
          trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla
          locazione per quanto riguarda  materiale  rotabile  per  il
          trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per
          veicoli di anzianita' massima di  dodici  anni  adibiti  al
          trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno. 
                10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  dopo  le  parole:
          "trasporto di  persone,"  sono  inserite  le  seguenti:  "i
          veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi
          di linea di trasporto di persone". 
                11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende
          affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale,  anche
          di  natura  non  pubblicistica,   possono   accedere   agli
          strumenti di acquisto e negoziazione messi  a  disposizione
          dalle centrali di acquisto  nazionale,  ferma  restando  la
          destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi. 
                11-bis.   I   contratti    di    servizio    relativi
          all'esercizio dei servizi di trasporto  pubblico  stipulati
          successivamente al 31 dicembre 2017 non  possono  prevedere
          la circolazione di veicoli a motore  adibiti  al  trasporto
          pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie  M2
          o M3, alimentati a benzina o  gasolio  con  caratteristiche
          antinquinamento Euro 0 o  Euro  1,  fermo  restando  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  232,  della  legge   23
          dicembre 2014, n. 190. Con uno o piu' decreti del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  sono  disciplinati  i
          casi di esclusione dal divieto di cui al primo periodo  per
          particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico
          o destinati a usi specifici. 
                11-ter. I contratti  di  servizio  di  cui  al  comma
          11-bis prevedono, altresi', che i veicoli per il  trasporto
          pubblico  regionale  e  locale  debbano  essere  dotati  di
          sistemi elettronici per il conteggio dei  passeggeri  o  di
          altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai
          fini      della      determinazione      delle      matrici
          origine/destinazione,  e  che  le  flotte  automobilistiche
          utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale  e
          locale  siano  dotate  di  sistemi   satellitari   per   il
          monitoraggio  elettronico  del  servizio.  I  contratti  di
          servizio, in conformita' con  le  disposizioni  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto  degli  oneri
          derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri
          utilizzati per la definizione dei  costi  standard  di  cui
          all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013,  n.
          147, assicurando la copertura delle quote  di  ammortamento
          degli investimenti. 
                11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani
          urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285, individuano specifiche modalita' per la  diffusione
          di nuove tecnologie previste dal Piano di azione  nazionale
          sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in
          attuazione dell'articolo 8  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  impegnandosi  in  tale  sede  ad
          utilizzare per investimenti  in  nuove  tecnologie  per  il
          trasporto  specifiche   quote   delle   risorse   messe   a
          disposizione dall'Unione europea. 
                11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta  del
          contraente  per  l'affidamento  di  servizi  gia'   avviate
          antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  i  contratti   di
          servizio che le regioni e gli  enti  locali  sottoscrivono,
          successivamente alla predetta data, per lo svolgimento  dei
          servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono,
          a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento  e  per
          il rinnovo del materiale rotabile  e  degli  impianti,  con
          esclusione delle manutenzioni straordinarie degli  impianti
          e delle infrastrutture di proprieta' pubblica e secondo gli
          standard qualitativi e di  innovazione  tecnologica  a  tal
          fine  definiti  dagli  stessi  enti  affidanti,   ove   non
          ricorrano  alla  locazione  senza  conducente.  I  medesimi
          contratti di servizio prevedono inoltre la  predisposizione
          da   parte   delle   aziende   contraenti   di   un   piano
          economico-finanziario  che,   tenendo   anche   conto   del
          materiale rotabile acquisito con fondi  pubblici,  dimostri
          un  impiego  di  risorse  per  il  rinnovo  del   materiale
          rotabile,  mediante  nuovi  acquisti,  locazioni  a   lungo
          termine  o  leasing,  nonche'  per  investimenti  in  nuove
          tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo
          contrattuale. I medesimi contratti  di  servizio  prevedono
          l'adozione, a carico delle imprese che offrono il  servizio
          di trasporto pubblico locale e  regionale,  di  sistemi  di
          bigliettazione   elettronica   da   attivare   sui    mezzi
          immatricolati.  Nel  rispetto  dei  principi  di   cui   al
          regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2007,  i  contratti  di  servizio
          tengono conto degli oneri  derivanti  dal  presente  comma,
          determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione
          dei costi standard di cui all'articolo 1, comma  84,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147,  assicurando  la  copertura
          delle quote di ammortamento degli investimenti. 
                12. L'articolo 9, comma 2-bis, del  decreto-legge  30
          dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente: 
                  "2-bis. All'articolo 1, comma 615, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, le parole: '31 dicembre  2017'  sono
          sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi
          di linea di  competenza  statale,  gli  accertamenti  sulla
          sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei
          servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del
          decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente
          all'ubicazione delle  aree  di  fermata,  sono  validi  fin
          quando non sia accertato il venir meno delle condizioni  di
          sicurezza". 
                12-bis.   Con    decreto    del    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30
          ottobre 2017, e' istituito un tavolo di lavoro  finalizzato
          a individuare i principi e i criteri per il riordino  della
          disciplina dei servizi  automobilistici  interregionali  di
          competenza statale, anche avendo  specifico  riguardo  alla
          tutela dei viaggiatori e garantendo  agli  stessi  adeguati
          livelli di sicurezza del trasporto.  Al  tavolo  di  lavoro
          partecipano i rappresentanti, nel  numero  massimo  di  due
          ciascuno,  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, del Ministero dello  sviluppo  economico,  delle
          associazioni  di   categoria   del   settore   maggiormente
          rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e
          degli utenti (CNCU), nonche' un rappresentante  di  ciascun
          operatore privato che operi in almeno quattro regioni e che
          non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti  del
          tavolo di lavoro non sono  corrisposti  compensi  di  alcun
          tipo, gettoni ne' rimborsi spese.  Dall'istituzione  e  dal
          funzionamento del tavolo  di  lavoro  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                12-ter. All'articolo 1, comma  866,  della  legge  28
          dicembre  2015,  n.  208,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a)  al  primo  periodo,  la  parola:  "ovvero"   e'
          sostituita dalla seguente: "anche" e dopo le parole:  "alla
          riqualificazione elettrica" sono inserite le  seguenti:  "e
          al miglioramento dell'efficienza energetica"; 
                  b) al quarto periodo, dopo le parole: "Con  decreto
          del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
          individuate modalita'" e' inserita la seguente: ", anche". 
                12-quater. Le funzioni di regolazione, di  indirizzo,
          di organizzazione e di controllo e quelle di  gestione  dei
          servizi di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale  sono
          distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si
          avvale obbligatoriamente di altra stazione  appaltante  per
          lo svolgimento della procedura di affidamento  dei  servizi
          di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore
          uscente dei medesimi servizi  o  uno  dei  concorrenti  sia
          partecipato o controllato dall'ente  affidante  ovvero  sia
          affidatario diretto o in house del predetto ente. 
                12-quinquies. 
                12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo  19
          novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter e'  inserito  il
          seguente: 
                  "4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7
          a 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti  alle
          regioni competenti  ai  sensi  del  comma  4  del  presente
          articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito,  con
          esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento
          medesimo,  alle  societa'  costituite  dalle  ex   gestioni
          governative di cui al  comma  3-bis  dell'articolo  18  del
          presente decreto, se a totale partecipazione  della  stessa
          regione conferente». 
              Si riporta il testo vigente del comma 232 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 231. Omissis 
                232. A decorrere dal 1° gennaio  2019,  su  tutto  il
          territorio nazionale e' vietata la circolazione di  veicoli
          a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o  gasolio
          con caratteristiche antinquinamento Euro 0. Con uno o  piu'
          decreti del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto
          per particolari caratteristiche  di  veicoli  di  carattere
          storico o destinati a usi particolari nonche', fino  al  31
          dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari  specifiche
          dimensionali gia'  adibiti  al  trasporto  pubblico  locale
          nelle isole minori." 
                Omissis.»