Art. 47 
 
 
                 Apertura del concordato preventivo 
 
    1.  A  seguito  del  deposito  del  piano  e  della  proposta  di
concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilita' giuridica della
proposta e la fattibilita' economica del piano ed acquisito,  se  non
disponga  gia'  di  tutti  gli  elementi  necessari,  il  parere  del
commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44,  comma  1,
lettera b), con decreto: 
    a) nomina il giudice delegato; 
    b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale; 
    c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entita'
del passivo e  alla  necessita'  di  assicurare  la  tempestivita'  e
l'efficacia  della  procedura,  la  data  iniziale   e   finale   per
l'espressione  del  voto  dei  creditori,  con  modalita'  idonee   a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione,  anche
utilizzando  le  strutture  informatiche  messe  a  disposizione   da
soggetti  terzi  e  fissa  il  termine  per  la   comunicazione   del
provvedimento ai creditori; 
    d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici  giorni,
entro il quale il debitore  deve  depositare  nella  cancelleria  del
tribunale la somma, ulteriore rispetto  a  quella  versata  ai  sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al  50  per  cento  delle
spese che si presumono necessarie per l'intera  procedura  ovvero  la
diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che
sia determinata dal tribunale. 
    2. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai  sensi  dell'articolo
45. 
    3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle  condizioni  di
ammissibilita' e fattibilita' di cui al comma 1, sentiti il debitore,
i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione
giudiziale ed il pubblico ministero, con  decreto  motivato  dichiara
inammissibile  la  proposta  e,  su  ricorso  di  uno  dei   soggetti
legittimati, dichiara  con  sentenza  l'apertura  della  liquidazione
giudiziale. 
    4. Il decreto di cui al comma 3 e' reclamabile dinanzi alla corte
di appello nel termine di quindici  giorni  dalla  comunicazione.  La
corte di appello, sentite le parti, provvede in camera  di  consiglio
con decreto motivato.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. 
    5. La domanda puo' essere  riproposta,  decorso  il  termine  per
proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze. 
 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 47: 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  737  e  738  del
          codice di procedura civile: 
              "Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento. 
              I provvedimenti,  che  debbono  essere  pronunciati  in
          camera di consiglio, si chiedono  con  ricorso  al  giudice
          competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che  la
          legge disponga altrimenti. 
              Art. 738. Procedimento. 
              Il presidente nomina tra i componenti del  collegio  un
          relatore, che riferisce in camera di consiglio. 
              Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli  atti
          sono a lui previamente comunicati ed  egli  stende  le  sue
          conclusioni in calce al provvedimento del presidente. 
              Il giudice puo' assumere informazioni.".