Art. 47 
 
Alte professionalita' esclusivamente tecniche  per  opere  pubbliche,
                          gare e contratti 
 
  1. Al fine di consentire il piu' celere ed efficace svolgimento dei
compiti dei Provveditorati interregionali alle  opere  pubbliche  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1°  dicembre  2019,
di cento unita' di personale  di  alta  specializzazione  ed  elevata
professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti e  geologi
e, nella misura del 20 per cento,  di  personale  amministrativo,  da
inquadrare nel livello iniziale  dell'Area  III  del  comparto  delle
funzioni  centrali,  con  contestuale  incremento   della   dotazione
organica del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,   da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definiti gli specifici  requisiti  di  cui  il
personale deve essere in possesso. Ai  fini  dell'espletamento  delle
procedure concorsuali per l'individuazione del personale  di  cui  al
presente comma, effettuate in deroga alle procedure di  mobilita'  di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
procede nelle forme del concorso unico di cui all'articolo  4,  comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'articolo
35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante richiesta
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento  della
funzione pubblica,  che  provvede  al  loro  svolgimento  secondo  le
modalita' previste dal decreto di  cui  all'articolo  1,  comma  300,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per  le  procedure  concorsuali
bandite anteriormente all'entrata in vigore del  decreto  di  cui  al
precedente  periodo,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, provvede  al  loro  svolgimento
con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina  prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
per quanto concerne in particolare: 
    a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione  d'esame,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni  anche  per  le  prove
scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni  non  puo'
essere   assegnato   un   numero    di    candidati    inferiore    a
duecentocinquanta; 
    b) la tipologia e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di
esame, prevedendo: 
      1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una  prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano
in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi; 
      2) la possibilita' di svolgere prove  preselettive  consistenti
nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con
l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati  e  con
possibilita' di predisposizione dei quesiti da  parte  degli  stessi.
Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro
325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.