Art. 47 
 
Modifiche all'articolo 91 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                          Udienza pubblica 
 
  1. All'articolo 91, comma 7, del codice della  giustizia  contabile
le parole «i  rappresentanti  delle  parti  presenti  e  il  pubblico
ministero,-» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero e
i difensori delle parti». 
 
          Note all'art. 47: 
 
              - Si riporta l'articolo 91 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 91 (Udienza pubblica). - (Omissis). 
                7.  Dopo  la  relazione  della  causa,  il   pubblico
          ministero e i difensori delle parti enunciano le rispettive
          conclusioni svolgendone i motivi. 
                (Omissis).».