Art. 47 Modifiche all'articolo 91 del codice della giustizia contabile - Udienza pubblica 1. All'articolo 91, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole «i rappresentanti delle parti presenti e il pubblico ministero,-» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero e i difensori delle parti».
Note all'art. 47: - Si riporta l'articolo 91 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 91 (Udienza pubblica). - (Omissis). 7. Dopo la relazione della causa, il pubblico ministero e i difensori delle parti enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi. (Omissis).».