(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 470)
                 Art. 470. (Art. 81 del Testo Unico) 

 
                         REQUISITI GENERALI 

 
  Per conseguire la patente di guida per autoveicoli o motoveicoli di
cui  all'art.  80  del  Testo  Unico  occorre  che  il   richiedente,
all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clitici e con
le  indagini  speciali  eventualmente  ritenute  necessarie,  risulti
essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o
minorazioni   anatomiche   o   funzionali,   che   possano   comunque
pregiudicare la sicurezza della guida di  quei  determinati  tipi  di
veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso  cui
essi sono destinati. 
  Non possono in ogni caso conseguire la patente coloro che risultino
dediti all'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti o
stupefacenti.