Art. 470. 
                       Mobilita' professionale 
 
  1. Specifici accordi contrattuali tra le  organizzazioni  sindacali
ed  il  Ministero  della  pubblica  istruzione  definiscono  tempi  e
modalita'  per  il  conseguimento  dell'equiparazione  tra  mobilita'
professionale  (passaggi  di  cattedra   e   di   ruolo)   e   quella
territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti
riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli  riservati  alle
immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano  effettuate  sui
posti  residui  che  rimangono  vacanti   e   disponibili   dopo   il
completamento delle operazioni relative alla mobilita'  professionale
e territoriale in ciascun anno scolastico. 
  2. Con gli accordi di cui al comma  1  sono  parimenti  determinati
l'ordine di priorita' tra le varie operazioni di mobilita', i criteri
e le modalita' di formazione delle relative  graduatorie,  nonche'  i
criteri per  finalizzare  le  utilizzazioni,  di  cui  al  successivo
articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando  che
i passaggi a posti di  sostegno  sono  subordinati  al  possesso  del
prescritto titolo  di  specializzazione.  Per  i  passaggi  di  ruolo
previsti  dal  presente   articolo   si   prescinde   dal   requisito
dell'anzianita'. 
  3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi  siano  posti  di
sostegno vacanti e disponibili, si  da'  precedenza,  ai  fini  della
copertura  dei  posti  stessi,  a  coloro  che,  avendo  i  requisiti
richiesti per i  passaggi  medesimi,  siano  forniti  del  prescritto
titolo di specializzazione.