(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 471)
                 Art. 471. (Art. 81 del Testo Unico) 

 
                       EFFICIENZA DEGLI ARTI. 

 
  Non possono conseguire la  normale  patente  di  guida  coloro  che
presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche  o  funzionali
invalidanti. 
  Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le  alterazioni
anatomiche  o  funzionali,  considerate  singolarmente  o  nel   loro
insieme, tali da menomare la  forza  e  la  rapidita'  dei  movimenti
necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre  inerenti  alla
guida di quei  determinati  tipi  di  veicoli  ai  quali  la  patente
abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati. 
  Salvo quanto previsto nell'art. 478 l'efficienza  degli  arti  deve
essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi.