Art. 471. 
                Passaggi di cattedra e di presidenza 
 
  1. I passaggi di cattedra e di presidenza  sono  effettuati  con  i
criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi. 
  2. La  percentuale  delle  cattedre  e  dei  posti  disponibili  da
applicare annualmente per i  passaggi  di  cattedra  e  di  ruolo  e'
stabilita in sede di contrattazione. 
  3. I passaggi di cattedra e di  presidenza  sono  disposti  secondo
quanto  previsto  da  apposite  tabelle  approvate  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, sentito  il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione.