Art. 473. Corsi di riconversione professionale 1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilita' professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarieta' del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante. 2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni con universita' ed enti di ricerca, nonche' con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante e' comunque garantita la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a curare l'attivita' didattica e formativa sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo modalita' che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonche' del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale, con modalita' organizzative che escludono comunque la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi. 3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali vi sia disponibilita' di posti o cattedre e sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi. 4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, e' il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi. 5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 470 definiscono criteri di programmazione e modalita' di svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le modalita' di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terra' conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui all'articolo 405. 6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attivita' didattica e formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione della predetta contrattazione collettiva.
Nota all'art. 473: - Per l'art. 45 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda la nota all'art. 404.