(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 474)
                 Art. 474. (Art. 81 del Testo Unico) 

 
                          TEMPI DI REAZIONE 

 
  Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle  categorie
D ed E. ovvero la patente di guida  ad  uso  pubblico  per  qualsiasi
autoveicolo o  motoveicolo,  occorre  avere  tempi  di  reazione,  in
atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici  luminosi  ed
acustici,  sufficientemente  rapidi  e  regolari  per  poter   essere
classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala
decilica di classificazione.