Art. 475.
(Accettazione espressa).
L'accettazione e' espressa quando, in un atto pubblico o in una
scrittura privata, il chiamato all'eredita' ha dichiarato di
accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a
termine.
Parimenti e' nulla la dichiarazione di accettazione parziale di
eredita'.