(CODICE CIVILE-art. 475)
                              Art. 475. 
 
                      (Accettazione espressa). 
 
  L'accettazione e' espressa quando, in un atto  pubblico  o  in  una
scrittura  privata,  il  chiamata  all'eredita'  ha   dichiarato   di
accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. 
 
  E' nulla  la  dichiarazione  di  accettare  sotto  condizione  o  a
termine. 
 
  Parimenti e' nulla la dichiarazione  di  accettazione  parziale  di
eredita'.