Art. 475. (Accettazione espressa). L'accettazione e' espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamata all'eredita' ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti e' nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredita'.