(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 476)
                 Art. 476. (Art. 81 del Testo Unico) 

 
                        MINORATI DELLA VISTA 
  Possono conseguire, quali minorati, la  patente  di  guida  ad  uso
privato  per  motoveicoli  o  autoveicoli  delle  categorie  A  e  B,
limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette ed alle autovetture: 
    1) i monocoli che abbiano  nell'occhio  superstite  una  acutezza
visiva non inferiore a  10,/10,  raggiungibile  anche  con  qualsiasi
correzione di lenti, purche' tollerate; 
    2) coloro che abbiano in un occhio un'acutezza  visiva  inferiore
ad 1/10 non correggibile con lenti e  nell'altro  occhio  un'acutezza
visiva non  inferiore  a  10/10  raggiungibile  anche  con  qualsiasi
correzione di lenti, purche' tollerate; 
    3) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari  al  minimo
prescritto dal primo comma dell'art. 472 per il  conseguimento  della
normale patente di guida, posseggono tuttavia un'acutezza visiva  non
inferiore a 10/10 complessivi, con un minimo di 1/10 nell'occhio  che
vede di meno, raggiungibile anche con qualsiasi correzione di  lenti,
purche' tollerata e purche' la differenza di  correzione  fra  i  due
occhi non sia superiore a tre diottrie.