(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 477)
                 Art. 477. (Art. 81 del Testo Unico) 

 
                         MINORATI DELL'UDITO 
  Coloro che non posseggono i requisiti riditivi di cui  all'articolo
473 possono conseguire, quali  minorati,  la  patente  di  guida  per
motoveicoli e autoveicoli delle categorie  A  e  B  ad  uso  privato,
limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette e alla  autovetture,
muniti su ambo i lati di specchi retrovisivi.