Art. 478. (Art. 81 del Testo Unico) MINORATI DEGLI ARTI Coloro che presentino negli arti minorazioni anatomiche e funzionali invalidanti, ai sensi del secondo comma dell'art. 471, le quali, eventualmente corrotte con adeguata protesi, non richiedano speciali adattamenti del veicolo, ovvero una particolare disposizione dei comandi, possono conseguire, quali minorati, la patente ad uso privato per la guida di motoveicoli e autoveicoli delle categorie A e B, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette ed alle autovetture, con eventuale limitazione di cilindrata. Le minorazioni anatomiche e funzionali che non offrono sufficiente garanzia di sicurezza nella guida senza speciali adattamenti del veicolo o senza una particolare disposizione dei comandi, sono cosi' classificate: 1) perdita anatomica totale di un arto superiore, o parziale per amputazione ad un livello piu' alto del punto di unione del terzo medio con il terzo superiore dell'avambraccio oppure limitazione funzionale equiparabile; 2) perdita anatomica, parziale di un arto superiore con conservazione di almeno tutto il terzo superiore dell'avambraccio e con integrita', funzionale dell'articolazione scapolo-omerale e del gomito, purche' il soggetto sia munito di protesi tollerabile ed efficiente per la manovra del volante, con opportuno ancoramento ad esso oppure limitazione funzionale di un arto superiore (per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee e muscolari) che provochi una diminuzione della forza e dello motilita' dell'arto o di un suo segmento, che non consenta di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, sia pure con correzioni di prolesi, non risulti comunque piu' grave di quella derivante dalla perdita anatomica sopra descritta; 3) perdita anatomica di una mano o di tutte le sue dita oppure limitazione funzionale di essa, tale da non consentire una presa sufficientemente valida, con integrita' funzionale della articolazione del gomito e della scapolo-omerale; 4) perdita anatomica di un arto inferiore o parziale per amputazione della gamba ad un livello piu' alto di quello corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio oppure limitazione funzionale equiparabile; 5) perdita anatomica parziale di un arto inferiore con conservazione della gamba ad almeno otto centimetri, dalla interlinea articolare del ginocchio, con integrita' funzionale dell'articolazione del ginocchio e dell'anca, purche' il soggetto sia munito di protesi tollerabile ed efficiente per la effettuazione della manovra di un pedale opportunamente adattato oppure limitazione funzionale di un arto inferiore (per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari) che provochi una diminuzione della forza e della motilita' dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, sia pure con correzione di protesi, non risulti comunque piu' grave di quella derivante dalla perdita anatomica sopra descritta. Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, coloro che presentino minorazioni di cui al comma precedente in uno o in due arti, purche' conservino la validita' funzionale di almeno due arti, valutata ai sensi dell'art. 471, possono conseguire, quali minorati, la patente ad uso privato, per la guida di motocarrozzette e di autovetture particolarmente adattate (categoria F), oppure per la guida di motocarrozzette o di autovetture di serie che presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento (categoria A e B). Il rilascio di patente ad uso privato per la guida di motocicli particolarmente adattati (categoria F), e' ammesso soltanto per coloro che presentino in un arto inferiore una minorazione non piu' grave di quelle di cui al numero 5 e non presentino alcuna minorazione invalidante negli altri tre arti. Non possono conseguire alcuna patente coloro che presentino minorazioni di cui al secondo contino in piu' di due arli o in entrambi gli arti superiori.