Art. 478. 
                    Sostituzione docenti assenti 
 
  1. Nelle scuole materne ed elementari, qualora  non  sia  possibile
sostituire  i  docenti  temporaneamente  assenti  con  personale   in
servizio  nel  circolo  didattico,  i  direttori   didattici   devono
utilizzare personale di altri circoli viciniori,  che  sono  indicati
dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresi' agli
altri  ordini  di  scuola  limitatamente  agli   istituti   esistenti
nell'ambito del medesimo distretto. 
  2. Nelle  scuole  elementari,  nell'ambito  del  piano  annuale  di
attivita', si procede ai sensi dell'articolo 131, commi 5 e 6.